Personale

Sanzioni disciplinari docenti, irricevibile per i sindacati dare più poteri ai ds

La proposta ARAN, rivolta ai sindacati, di dare maggiori poteri ai dirigenti scolastici sulle sanzioni disciplinari ai docenti, è del tutto irricevibile e non può trovare un accordo contrattuale tra l’Amministrazione e i sindacati. Troppo distanti le posizioni tra Amministrazione e sindacati per trovare un accordo nella parte giuridica CCNL scuola 2019-2021.

Responsabilità disciplinari dei docenti

Durante un incontro all’ARAN, nel settembre 2022, ai sindacati era stata presentata una proposta di articolato contrattuale relativa alle responsabilità disciplinare del personale del comparto. La proposta prevedeva alcune precisazioni rispetto al precedente testo contrattuale del 2018, considerando anche aspetti relativi alle attività lavorative svolte a distanza. Sul tema relativo alle sanzioni disciplinari, l’ARAN propone l’applicazione dell’art. 55-bis del DLgs 165/2001 che, per il settore scuola, individua nel dirigente scolastico l’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari relativi al personale docente, compresa la possibilità di comminare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni.
Su questo punto, è bene ricordarlo, già nelle trattative per il rinnovo del precedente CCNL 2016-2018 non si trovò nessun accordo con i sindacati, rimandando il tutto ad un’apposita sequenza contrattuale mai iniziata proprio per la distanza tra le parti. Adesso con il rinnovo della parte giuridica del CCNL scuola 2019-2021 la storia si ripete e l’accordo è molto lontano da potere inserire la parte riferita alle responsabilità disciplinari dei docenti con la figura del dirigente scolastico in veste sia accusatoria che giudicante.

Contestazione di addebiti e sanzione

Per i sindacati è un paradosso che il dirigente scolastico vesta contemporaneamente i panni del Pubblico Ministero e del Giudice nello stesso processo che vede un docente nel banco degli imputati. Sempre per i sindacati, il ruolo del dirigente scolastico chiamato a giudicare la sanzione da loro stessi proposta, limita profondamente il rapporto tra la funzione dirigenziale e la libertà di insegnamento del docente. Riguardo il principio della libertà di insegnamento, è bene ricordare che si tratta di un principio garantito dalla Costituzione. In buona sostanza i sindacati chiedono che a giudicare una contestazione di addebiti comunicata dal dirigente scolastico sia un organismo collegiale terzo rispetto al dirigente, questo per rendere la procedura più regolare e trasparente e per rispettare la libertà di insegnamento del docente che altrimenti sarebbe soggetta a limitazioni.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Il “capolavoro”, gli orientatori e la fine della scuola

A leggere attentamente ciò che sta accadendo nel dibattito sulla scuola, è difficile non pensare…

05/05/2024

Alunni disabili e bes non vanno Radio24 perchè senza media dell’8, la preside Pd della scuola nel mirino di Lega e FdI: vergognoso!

Diventa motivo di polemica politica il caso della classe terza media dell’istituto comprensivo statale Niccolò…

05/05/2024

Rinvio aggiornamento graduatorie ATA terza fascia: c’è anche chi è contrario e chiede il rispetto delle norme in vigore

OGGETTO: Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA per…

05/05/2024

L’antropologia culturale si può studiare fin da bambini: Paola Falteri, scomparsa in queste ore, lo aveva capito mezzo secolo fa

Sta suscitando molta commozione nel mondo della scuola la notizia della scomparsa di Paola Falteri,…

05/05/2024

Terza fascia Ata, tra le trenta scuole da scegliere si deve individuare la scuola destinataria dell’istanza

È importante ricordare che dalla fine del mese di maggio e per buona parte del…

05/05/2024