Personale

Sanzioni disciplinari docenti, tutto quello che c’è da sapere

Sospensione dall’insegnamento di 6 mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi

L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), è chiamato a sospendere il personale docente per 6 mesi e utilizzarlo in altre mansioni nei seguenti casi:

– condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni

– pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 496 DLgs 297/94).

Destituzione

La sanzione della destituzione, sempre ad opera dell’ UCPD,  si ha nei seguenti casi:

– per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

– per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

– per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; – per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

– per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

– per gravi abusi di autorità. (art. 498 DLgs 297/94)

Licenziamento disciplinare con preavviso

L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), può disporre del licenziamento disciplinare con preavviso, nei seguenti casi:

– assenza priva di valida giustificazione superiore a tre giorni nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

– ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; (art. 55 quater DLgs 165/01)

Licenziamento disciplinare senza preavviso

Lo stesso ’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), ha la facoltà di procedere al licenziamento disciplinare senza preavviso, nei seguenti casi:

– falsa attestazione della presenza in servizio;

– falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

– reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

– condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. (art. 55 quater DLgs 165/01)

– gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (ai sensi dell’art. 54, comma 3 DLgs 165/01);

– commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione (di cui all’art. 55-sexies, comma 3 DLgs 165/01);

– reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;

– insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3- bis a 3-quinquies dell’art. 55-quater del DLgs 165/01. (art. 15 DLgs 75/17).

E’ bene ricordare che per il personale docente trovano applicazione le disposizioni contenute nel DLgs 297/94 in quanto il decreto Brunetta ha previsto la sopravvivenza, fino ai prossimi rinnovi contrattuali, delle sanzioni non incompatibili con i contenuti del decreto stesso.

Vademecum Flc Cgil Sanzioni Disciplinari Personale Della Scuola Dicembre 2017

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Fabrizio De Angelis

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