Com’è noto, con l’accordo del 4 agosto 2011, per i neoassunti il primo aumento di stipendio si consegue solo dopo il 9° anno di anzianità.
Ebbene, fa sapere Diritto Scolastico, che pubblica una sentenza del Tribunale di Lanciano, viene da poco sancito un importante principio: ”Il personale assunto in ruolo dopo il 2011 che abbia prima di tale data prestato servizio con contratti a tempo determinato presso il Miur ha diritto di vedersi applicare le stesse regole previste per il personale con contratto a tempo indeterminato”.
Si ricorda- a questo proposito- che l’accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA in favore del personale già in servizio alla data dell’1.9.2010 statuendo che:
In forza del principio di non discriminazione, tale clausola di favore deve applicarsi anche ai dipendenti che hanno iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR prima del 1 settembre 2010 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale, così come previsto dalla legge n.124/1999.
Ciò comporta il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità già dal terzo anno, con un anticipo di sei anni, rispetto a quanto avviene ordinariamente per il personale neo assunto in ruolo.
Il prossimo 17 maggio saranno pubblici gli esiti della mobilità docenti di ogni ordine e…
Ormai nella scuola siamo di fronte ad una emergenza dopo l’altra, non è ancora chiusa…
In merito alla ricontrattualizzazione dei Collaboratori scolastici Pnrr e Agenda Sud si è creato è…
I giovani per affermarsi non devono solo conoscere la teoria, ma anche la pratica: per…
Riceviamo e riportiamo la nota della Uil Scuola Rua relativa all'organico del personale Ata per…
A distanza di ben nove anni dall'ultima volta, martedì 7 maggio, dalle ore 8 alle…