Categorie: Politica scolastica

Sciopero selvaggio si, no, forse? Il nostro sondaggio

Una minaccia, quella innescata dalle parole del segretario generale aggiunto della Uil, Carmelo Barbagallo, al Congresso nazionale della Uil-Fpl, la categoria degli Enti locali e della Sanità, che non lascia spazi a interpretazioni di sorta. Sciopero selvaggio significa disdettare “il protocollo del 2001 in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione relative alle prestazioni indispensabili in caso di sciopero”.

La disdetta, precisa la Uil, “riguarda anche tutti i successivi accordi in materia, firmati sulla base di quel protocollo, ed è stata comunicata formalmente con lettera inviata all’Aran, l’agenzia governativa per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni”.

A Barbagallo ha risposto il presidente dell’Autorità di Garanzia per gli scioperi, Roberto Alesse: la dichiarazione della Uil sul protocollo d’intesa “non può essere produttiva di effetti, salvo cadere nell’illegittimità, che l’Autorità non esiterebbe a sanzionare”. 

“Non rispettare l’accordo – aggiunge – significa non rispettare gli utenti, danneggiandoli”. Per il garante “gli accordi tra le parti non possono essere disdettati unilateralmente”.

L’Autorità è anche “parte attiva dell’accordo, essendo chiamata a valutarne l’idoneità”.

Secondo il Garante il problema sta nel fatto che “quanto detto dalla Uil finisce per danneggiare gli utenti”. Gli accordi che il sindacato sarebbe pronto a non rispettare in caso di sciopero rappresentano, chiarisce l’Autorità, un’intesa presa nel 2001 in attuazione della legge n. 146 del 1990 sul diritto di sciopero.

L’accordo del 2001 infatti disciplina anche le prestazioni cosiddette indispensabili: un complesso di regole, viene precisato, a tutela degli utenti, dal contingente minimo di personale negli uffici, alle fasce orarie, passando per la durata massima dello sciopero. Le sanzioni in caso di violazione delle regole sullo sciopero, ricorda ancora il Garante, vanno da 2.500 euro ai 100.000 mila in casi di recidiva, da applicare alle organizzazioni sindacali, per la violazione delle previsioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Le sanzioni le pagherebbe il sindacato dunque, ma il servizio minimo garantito non sarebbe rispettato e nella scuola, in modo particolare, dove la presenza di minori impone altri obblighi e altre responsabilità.

Tuttavia se insieme alle proposte bellicose della Uil, si aggiungono le vibrate proteste di Cisl e Cgil e le cose si complicano di più.

Ma tante contraddittorie prese di posizione del Governo possono giustificare uno sciopero selvaggio? Uno sciopero cioè da effettuarsi a poche ora di distanza dalla sua proclamazione o secondo modalità del tutto fuori dall’ordinario: bloccando la scuola e le attività, rifiutandosi di svolgere le mansioni assegnate e arrivando persino a forme di protesta come quella, per esempio, di lasciare l’aula per una assemblea oppure come fecero i dipendenti Alitalia, bagagisti e scalisti, che improvvisamente incrociarono le braccia, lasciando in aeroporto migliaia di passeggeri?

E se di fonte alla insensibilità del Governo, che oggettivamente non rispetta i patti, la Uil e tutti gli altri sindacati della scuola decidessero di proclamare proprio uno sciopero del tutto al di fuori delle regole concordate nel 2001, come si comporterebbero i docenti italiani? Aderirebbero o no?

 

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Pasquale Almirante

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