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Scrutini intermedi, ecco come attribuire il voto di educazione civica in senso collegiale

L’educazione civica è una disciplina atipica rispetto a tante altre discipline che hanno un unico titolare che si occupa dell’insegnamento della materia. Per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione civica, ricordiamo che si tratta di una disciplina trasversale svolta per moduli e che trova il coinvolgimento di buona parte del Consiglio di classe per non meno di 33 ore l’anno. Solitamente il voto di questa particolare disciplina viene proposto dal Coordinatore e poi viene deliberato collegialmente da tutto il Consiglio di classe.

Normativa per l’Educazione civica

Con la legge n.92 del 20 agosto 2020 nel nostro sistema scolastico, in tutti gli ordini di scuola, viene introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica. L’art.2 della suddetta legge istituisce, nella scuola del primo ciclo e del secondo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.

Coordinatore dell’Educazione Civica

La legge n.92 all’art.2, comma 5, specifica che in ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è
affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. In buona sostanza questa figura, appartenente al Consiglio di classe, è il Coordinatore dell’Educazione civica. Il successivo comma dell’art.2, dispone che tale insegnamento trasversale deve essere valutato agli scrutini intermedi e finali. Sarà proprio il Coordinatore dell’educazione civica a formulare agli scrutini la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

Voto proposto e voto di Consiglio

Nella scuola secondaria di II grado, per la valutazione dei voti agli scrutini, si applica il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, è la norma in cui è specificato che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe. Stessa norma si applica per i voti proposti dal Coordinatore per l’educazione civica, tale proposta può essere accettata dal Consiglio che all’unanimità lo conferma oppure può essere messo in discussione con un voto di Consiglio.

Per la scuola primaria e quella secondaria di I grado la normativa di riferimento per la valutazione, anche in riferimento agli scrutini e agli esami di Stato, è stata modificata attraverso il d.lgs. 62/2017 attuativo della Legge 107/2015. Tale norma modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.

Il decreto rafforza l’importanza della valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento. Anche per la scuola del primo ciclo vale la norma che il voto proposto dal docente può essere modificato dal voto di Consiglio.

Lucio Ficara

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