Una sentenza della Cassazione sancisce che i docenti di religione della scuola dell’infanzia, e dunque pagati dalle amministrazioni comunali, devono percepire lo stipendio per tutto l’anno e non solo a partire dal mese in cui entrano in ‘servizio’ e solo fino al 30 giugno, anche se hanno un contratto a tempo determinato.
Infatti, la sentenza della Cassazione n° 4229, si riferisce al ricorso respinto promosso da Roma Capitale contro otto maestre di religione che avevano insegnato con contratto a tempo determinato.
Le insegnanti avevano ricevuto lo stipendio non a partire da settembre e per tutto l’anno, ma da ottobre o novembre – quando avevano preso servizio dopo la ricognizione del fabbisogno di insegnanti di religione negli asili – e fino al 30 giugno.
Nonostante il contratto del comparto scuola tra Regioni e Autonomie locali non contempli lo stipendio per tutto l’anno, secondo la Suprema Corte: “il principio della necessaria annualità dell’incarico di insegnamento della religione cattolica è previsto” conformemente alle intese tra Stato e Santa Sede del 1994 e dal contratto nazionale del comparto scuola del 1995.
Pertanto, secondo i giudici della Cassazione, “pur in assenza di eguale previsione nel contratto nazionale tra Regioni e autonomie locali del 1995, va esclusa la possibilità per un Comune di assicurare l’insegnamento religioso nelle scuole dell’infanzia mediante contratti a termine di durata inferiore all’anno”.
Per questo motivo gli ‘ermellini’, scrive l’Ansa, danno adesione ad un principio espresso nel 2015.
Ne consegue che la Suprema Corte ha confermato il diritto delle otto docenti di religione “a ricoprire incarichi annuali e a percepire il medesimo trattamento economico riservato ai docenti a tempo indeterminato assegnati alla scuola dell’infanzia”.
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