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Scuole chiuse per maltempo, non c’è recupero per docenti e Ata

Abbiamo visto che il maltempo che si è abbattuto in molte città ha fatto scattare l’allerta meteo e la conseguente chiusura scuole.
Ogni volta, in questi casi, arrivano alcune domande in merito al fatto se insegnanti e personale Ata devono recuperare quei giorni di chiusura scuole. Riprendiamo la normativa relativa.

Allerta meteo e chiusura scuole: la normativa

Bisogna ricordare inizialmente il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione, ma ricordiamo che la circolare Miur del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Pertanto vuol dire che, in caso di allerta meteo e chiusura scuole, non succede nulla anche se dovesse davvero venire meno il limite dei 200 giorni.

Per il personale scolastico ciò vuol dire nel fatto che gli insegnanti ed il personale Ata, così come gli studenti, non devono recuperare i giorni di assenza, dato che stiamo parlando di un evento straordinario, non dettato dalla volontà del lavoratore.

Chiusura scuole per allerta meteo: cosa dice il codice civile

In caso di maltempo, allerta meteo per pioggia e neve, trattandosi una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, bisogna infatti ricordare che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, infatti, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile. Infatti, il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“.

Invece l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .

In definitiva, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.

Cosa succede in caso di sospensione attività didattica?

Bisogna prestare attenzione ad una differenza sostanziale: la chiusura scuola è diversa dalla sospensione attività didattiche. Nel caso di sospensione delle attività didattiche, infatti, dovuta pertanto ad eventi straordinari come ad esempio emergenze sanitarie o di pericolo, la scuola rimane aperta ma non si svolgono lezioni. In tale circostanza solo il personale ATA dovrà recarsi a scuola.

Invece, in questa situazione, i docenti non sono tenuti ad andare a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale, ad esempio di ordine collegiale.

Tuttavia, se non si tratta di attività urgenti, il preside può anche disporre di rimandarle in altri giorni.

Recupero delle ore di lezione non svolte

Abbiamo spiegato in un precedente articolo che ci sono delle occasioni in cui un docente non svolge delle ore di servizio e queste non possono essere recuperate in altra data.

Se un docente prende un permesso per malattia, questo tipo di assenza non deve essere recuperata. Se la perdita delle ore di lezione è causata dalla gestione dell’orario scolastico della scuola, da un’attività alternativa organizzata per gli studenti o dall’uscita anticipata delle classi, queste ore non vanno recuperate. Non vanno recuperate nemmeno le ore dedicate dal docente, massimo 10 per anno scolastico, per le assemblee sindacali, come per altro non si recuperano, ovviamente, le giornate o le ore di adesione ad uno sciopero.

Le ore non svolte durante le assemblee di classe e di Istituto degli studenti non devono essere recuperate.

Allo stesso modo, quando la scuola viene chiusa, come abbiamo già detto, per allerta meteo (neve, pioggia, forte burrasca, alluvioni…), per le tornate elettorali e referendarie, per concorsi che si svolgono nella struttura scolastica, per la disinfestazione, per problemi legati alla sicurezza, per ogni situazione di causa di forza maggiore, le ore di servizio dei docenti e di tutto il personale scolastico non vanno recuperate.

 

Fabrizio De Angelis

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