Il riscatto è la facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, come ad esempio il corso legale di laurea, le lauree brevi, i titoli di studio ad esse equiparati e l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro.
Tra le varie novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, una riguarda i riscatti della laurea e dei congedi parentali collocati al di fuori del rapporto di lavoro.
A tale proposito, l’Inps, con circolare n. 44/2016, ha fornito alcune importanti indicazioni.
Tale legge, all’art. art.1, comma 298, ha previsto che “il comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il riferimento è all’incumulabilità del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Le due facoltà di riscatto erano dunque alternative, per cui l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.
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L’abrogazione del suddetto comma 2 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Il regime di incumulabilità/alternatività continua, invece, ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.
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