Secondo il Tar Lazio, con la sentenza n. 6557 del 12 giugno, la sanzione contro lo studente colpevole di atti di bullismo è legittima solo se nel provvedimento vengono indicati in maniera puntuale e circostanziata i fatti a lui direttamente attribuibili e riferibili al comportamento effettivamente tenuto.
La sentenza, riporta Il Sole 24 Ore, si basa sulla richiesta di annullamento della sospensione di 10 giorni dalla frequenza delle lezioni comminata a una studentessa colpevole di bullismo, descritto fra l’altro all’interno di un più generale quadro di bullismo.
Infatti il Tar Lazio accoglie il ricorso della ragazza, perché il provvedimento sanzionatorio è privo di adeguata motivazione. Questo proprio alla luce della complessità, della vastità e della delicatezza del problema “bullismo” nelle scuole, che come tale non consente di far venire meno le esigenze e i requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo, primo tra tutti la motivazione.
La mancata puntuale descrizione dei fatti si traduce sia in un vizio della motivazione del provvedimento e, conseguentemente, nella violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio.
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