L’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.
Il Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.
Con circolare n. 49 del 14 novembre 2023 l’INAIL ha fornite istruzioni operative.
I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono:
1. il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e
2. i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.
Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali.
In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:
3. i genitori, anche adottanti e
4. i fratelli e le sorelle.
In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici:
gli ascendenti di secondo grado.
In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:
1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;
2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).
Sono esclusi gli infortuni in itinere.
Sono compresi nell’operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni:
a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;
b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
c) delle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il decesso deve essere riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative suddette.
Per l’accesso al sostegno economico gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla sede Inail di competenza o inviarla a mezzo di Pec o raccomandata A/R utilizzando l’apposito modulo, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore entro i seguenti termini:
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