Menzogne e superficialità sono a fondamento de “La buona scuola”

Legge 107/15 – Art. 1 – comma 78.

Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ..”

 

Rispetto delle competenze degli organi collegiali.

 

Legge 107/2015 – Art. 3 – comma 4.

Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e’ approvato dal consiglio d’istituto”.

 

Il Consiglio di Circolo di Istituto è declassato, espropriato delle responsabilità strategiche.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica – Art. 37

dispone di “rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.

DPR 275/1999 – Art. 3 – comma 3

Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto”.

 

T.U. 297/1994 – Art. 10

Comma 1) “Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali

Comma 3) lettera d) delibera i “criteri generali per la programmazione educativa”.

 

Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica

 

La definizione di “Autonomia scolastica” è scolpita nell’art. 1 comma 2) del DPR 275/1999:

L’autonomia delle istituzioni scolastiche e’ garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana ..”

formulazione confermata e rinforzata dall’art. 2 comma 1) lettera a) della legge 53/2003:

è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.

La legge 107/2015, in antitesi con tale definizione, calpestando i fondamenti dello Stato di diritto, cestina la norma definendo “l’autonomia delle istituzioni scolastiche” in base “all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”: disposizione che aveva delegato il potere legislativo al governo in carica nel 97, facoltà estinta dalla promulgazione del corrispondente decreto.

 

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