Precari

TFA Sostegno, agli idonei in altre sedi i posti vacanti negli Atenei

Il Tar Lazio ha emesso una sentenza molto interessante in merito ai corsi del TFA Sostegno: chi è stato escluso dall’accesso ai corsi, deve essere reintegrato nei posti vacanti

La sentenza, la n. 11745/2017, annulla definitivamente 4 Decreti Ministeriali: DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226. Di conseguenza, il giudice amministrativo ha annullato l’intera struttura del Tfa Sostegno, basata su questi decreti che vivevano anche da 6 anni “nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili, con conseguente scorrimento delle (altre) graduatorie di merito fino a copertura dei posti disponibili”.

Miur dovrà aprire le graduatorie

Il TAR, ha perciò condiviso la tesi dei legali Bonetti e Delia, che difendevano un centinaio di idonei all’esito della selezione presso Atenei con posti saturi, ritenendo pienamente legittima la possibilità che tali soggetti vengano ammessi presso Atenei con posti vacanti.

Il Ministero dell’Istruzione, sarà quindi costretto a riaprire le graduatorie ai corsi del TFA sostegno e lo dovrà fare su base nazionale in modo da consentire la completa saturazione dei posti disponibili.

Sorridono anche gli alunni disabili

La sentenza va a toccare inevitabilmente, anche le famiglie con alunni disabili se si considera in proporzione l’aumento di docenti specializzati da immettere a scuola dopo il corso TFA.
I decreti, non consentivano l’integrazione della graduatoria degli ammessi al corso con altri candidati e per questo motivo, c’era illegittimità, in quanto non garantiva la possibilità a candidati idonei di partecipare a corsi TFA nonostante avessero pieno diritto di farlo. Grazie a quest’intervento del Tar Lazio, verrà garantito a moltissimi insegnanti di poter partecipare ai corsi di specializzazione sul sostegno.

Il nostro obiettivo“, commenta l’Avvocato Delia, “è quello di ottenere l’immediata frequenza dei nostri ricorrenti che sono gli unici titolari del potere di ottemperanza. Anche se la sentenza è erga omnes, difatti, la titolarità del diritto e dell’azione di esecuzione è sempre e solo in capo a chi agisce. Nelle more che il MIUR decida cosa fare, quindi, intimeremo agli Atenei con posti vacanti, come Bergamo che ne ha oltre 60, di ammettere i titolari dell’azione“. Frattanto, continua Bonetti, “come avevamo richiesto sin dalle diffide e con il ricorso, anche le sedi di concorso potranno consentire l’ammissione dei ricorrenti così da evitare il maturarsi di ulteriori danni“.

 

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Classi pollaio, studenti irrequieti e genitori all’attacco: quanto è diventato difficile gestire una classe?

Gestire una classe può presentare diversi sfide e problemi per i docenti. Tra i principali…

06/05/2024

Tfa sostegno IX ciclo, il 7 maggio si parte con le prove preselettive per la scuola dell’infanzia

Domani mattina, 7 maggio, prenderanno il via le prove preselettive per accedere al percorso di…

06/05/2024

“La scuola va alla guerra? Comprendere i conflitti, educare alla pace”: il convegno dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole

L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, in collaborazione con l'associazione Per la…

06/05/2024

Concorso dirigenti scolastici riservato 2024, ammissione e punteggio

Si è svolta questa mattina, lunedì 6 maggio, la prova in modalità scritta di accesso al…

06/05/2024

Concorso docenti di religione cattolica, informativa al Ministero riprogrammata per domani 7 maggio alle ore 12,00

Lo scorso lunedì 29 aprile avevamo scritto che nel pomeriggio dell'indomani, 30 aprile, la Fgu/Snadir…

06/05/2024