Categorie: Personale

Titolarità su ambito e chiamata diretta non è un problema solo dei neoassunti

Alcuni docenti titolari da diversi anni, con una certa inerzia e sottovalutazione, pensano che il problema della titolarità di ambito e della chiamata diretta è riferita solo ai neoassunti.

Ma siamo sicuri che sia proprio così?

A leggere il comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui è disposto che il personale docente già  assunto in   ruolo   a   tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge conserva  la  titolarità  della  cattedra  presso   la   scuola   di appartenenza. In tale comma è anche disposto che tutti i docenti neoassunti in fase 0 e A del piano straordinario di assunzioni, con la mobilità 2016/2017 hanno avuto assegnata una scuola di titolarità. In buona sostanza il problema della titolarità su ambito e della conseguente chiamata diretta riguarderebbe, per ora, circa 100 mila insegnanti neoassunti in fase B e C del piano straordinario di assunzioni e trasferiti su ambito territoriale con la mobilità 2016/2017, i docenti entrati in ruolo entro il 2014 che abbiano avuto un trasferimento interprovinciale con soddisfazione dal secondo ambito preferito in poi.

Purtroppo bisogna sapere che, a partire dalla mobilità 2017/2018, il numero di docenti che finiranno titolari di ambito e saranno soggetti alla chiamata diretta, crescerà esponenzialmente e riguarderà tutti i docenti che andranno in esubero, in soprannumero (i perdenti posto nella scuola di titolarità), e tutti coloro che chiederanno mobilità volontaria.

Infatti lo stesso comma 73 su citato, si conclude in questo modo: “Il personale docente in esubero   o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli  ambiti territoriali”.

Questo comma è molto chiaro, significa che tutti i docenti che andranno a perdere il posto nel prossimo anno scolastico, saranno collocati d’ufficio nell’ambito territoriale a cui fa riferimento la ex scuola di titolarità, se non dovesse esserci il posto su tale ambito, il docente verrà collocato nel primo ambito territoriale considerato più vicino dalle tabelle Miur, ma nell’ambito della regione di appartenenza. Tuttavia questi collocamenti su ambito dei docenti soprannumerari, poiché non sono regolati dalla legge 107/2015, saranno necessariamente regolati da norme contrattuali che devono ancora essere scritte.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Rinvio aggiornamento graduatorie ATA terza fascia: c’è anche chi è contrario e chiede il rispetto delle norme in vigore

OGGETTO: Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA per…

05/05/2024

L’antropologia culturale si può studiare fin da bambini: Paola Falteri, scomparsa in queste ore, lo aveva capito mezzo secolo fa

Sta suscitando molta commozione nel mondo della scuola la notizia della scomparsa di Paola Falteri,…

05/05/2024

Terza fascia Ata, tra le trenta scuole da scegliere si deve individuare la scuola destinataria dell’istanza

È importante ricordare che dalla fine del mese di maggio e per buona parte del…

05/05/2024

Adhd, come si diagnostica? Come creare strategie didattiche ad hoc e favorire l’inclusione? Ecco gli spunti per docenti

La diagnosi di ADHD si basa principalmente sull'osservazione clinica e sulla raccolta di informazioni da…

05/05/2024

Il bravo docente è quello che riesce mantenere alta l’attenzione degli studenti: come riuscire a farlo?

Mantenere alta l'attenzione e la concentrazione degli studenti in classe è una sfida cruciale per…

05/05/2024

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Eipass, prezzo e quale conseguire

Nel nuovo contratto scuola, firmato lo scorso 18 gennaio, al comma 10 dell'articolo 59 c'è…

05/05/2024