Categorie: Personale

Un assistente tecnico può fregiarsi del titolo di professore?

Può un assistente tecnico della scuola utilizzare il titolo di “professore” qualora sia laureato? (anche per l’accesso alla professione è sufficiente il titolo di diploma di scuola superiore).

L’assistente tecnico, detto anche assistente di laboratorio o tecnico di laboratorio a seconda dei contesti, è la figura che si occupa, negli istituti scolastici statali di gestire l’ambito tecnico relativamente alle nuove tecnologie. Il titolo richiesto per l’accesso a tale figura è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo specifico. Il tecnico di laboratorio segue l’attività didattica e fornisce specifico apporto tecnico nell’uso e nella manutenzione delle tecnologie.

L’assistente tecnico è un profilo professionale appartenete agli ATA, pertanto l’orario di lavoro, le mansioni, lo stipendio e le graduatorie per le supplenze fanno riferimento al personale tecnico amministrativo. La sua figura non è da non confondere con l’insegnante tecnico-pratico che è un vero e proprio docente e quindi partecipa a tutte le attività didattiche e collegiali.

 

{loadposition carta-docente}

 

Come si legge su Il Sole 24 Ore, l’attività di insegnamento è una professione regolamentata in base al D.lgs 206/2007. Tale attività può essere esercitata solo tramite titolo professionale (e bisogna avere una qualifica professionalizzante per farlo).

Per diventare docenti in Italia, ad oggi, c’è da compiere un percorso di formazione ben strutturato: conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento; conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Pertanto, può fregiarsi del titolo di “professore di scuola secondaria” solo chi è in possesso di abilitazione all’insegnamento. Dunque l’assistente tecnico non può essere definito professore. L’articolo 498 del Codice penale punisce l’usurpazione del titolo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro.

Di contro però si vuole evidenziare che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze in un allegato alla delibera n. 6 del 25 novembre del 2009 riferendosi al titolo di professore da parte degli avvocati scrive: “è noto che l’articolo 21, canone quarto, del vigente codice deontologico dispone che l’avvocato possa utilizzare il titolo accademico di professore solo se docente universitario di materie giuridiche, in tal caso specificando la qualifica, l’insegnamento e la facoltà”.

 

{loadposition facebook}

Andrea Carlino

Articoli recenti

Concorso docenti 2024, prove orali: come affrontarle e come prepararsi

Concorso straordinario ter, è stato pubblicato l'11 dicembre il bando del primo concorso scuola 2023 e…

18/05/2024

Riforma Valditara sulla valutazione del comportamento: il ddl procede alla Camera, ma molto lentamente. La legge potrebbe entrare in vigore nel 2025/26

La prossima settimana proseguirà in Commissione Cultura della Camera l’esame del disegno di legge che…

18/05/2024

E’ mancato 89 anni Franco Frabboni, il “pedagogista delle metafore”. Ne parliamo con Luigi Guerra [INTERVISTA]

All’età di 89 anni (li aveva compiuti proprio un mese fa) è morto nella mattinata…

17/05/2024

Assegno nucleo familiare, nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

In relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata da ISTAT tra il…

17/05/2024

Il giornalismo piange la scomparsa di Franco Di Mare: un’icona del mestiere. Lo ricordiamo sostegno degli insegnanti

Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi…

17/05/2024