Le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria e, quindi, sottoposte alla decurtazione stipendiale di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Lo ha recentemente ribadito il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo, con parere dell’8 giugno scorso, ad un quesito avanzato da un’Amministrazione in merito alla disciplina applicabile all’assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici per sottoporsi alla profilassi vaccinale anti Covid.
Per quanto riguarda, invece, le assenze per la somministrazione del vaccino, la Funzione Pubblica le misure di maggior favore previste per il personale scolastico e universitario.
Infatti, il comma 5, dell’art. 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l’assenza dal lavoro del “…personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..”, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.
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