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Vietato registrare le lezioni: è violazione della privacy

Vietato registrare le lezioni: è violazione della Privacy.

A dirlo non è il Garante della privacy, ma addirittura la Corte di Cassazione con ordinanza  Cass. civ., sez. lav, ord., 5 maggio 2022, n. 14270. Il divieto riguarda anche la registrazione delle proprie lezioni.

La registrazione da parte dell’insegnante

Nel caso in specie, era stato proprio il professore a registrare la lezione, per poterla riascoltare al fine di migliorare la propria didattica.

Tuttavia, i Giudici non hanno voluto sentire ragioni, osservando che nell’istituto in questione era vietato l’uso dei cellulari; tale divieto riguardava “tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video”. 

Non potendosi escludere che nel corso della lezione ci fossero stati interventi degli studenti, sarebbe stato necessario il loro consenso, in quanto la registrazione della loro voce avrebbe potuto consentire la loro identificazione.

La tutela della privacy

La Corte di Cassazione ha osservato che il concetto di “trattamento dei dati personali” previsto dal Codice della privacy riguarda anche la loro registrazione.

Per questa ragione, è necessario acquisire il consenso degli interessati per poter procedere alla registrazione.

E ciò anche quando la registrazione viene effettuata per uso esclusivamente personale e non destinata ad essere divulgata al pubblico.

Le conseguenze della pronuncia

Il caso affrontato riguarda un episodio accaduto qualche anno fa.

Tuttavia, appare evidente che il principio di diritto affermato (necessità del consenso per le registrazioni) assume particolare rilevanza in relazione a quanto accaduto negli ultimi anni, durante i quali si è fatto spesso ricorso alla DAD o comunque a lezioni a distanza.

La tutela della privacy durante la DAD

Molti docenti a suo tempo si erano lamentati proprio perché con la DAD non avevano alcuna garanzia che la loro lezione non potesse essere registrata dagli studenti o dai loro genitori.

E’ evidente che – se è necessario il consenso degli alunni affinché il professore possa registrare la sua lezione- tale regola non potrà non estendersi alla registrazione della lezione del docente da parte degli alunni.

Anche perché – se nel caso della registrazione della lezione da parte dell’insegnante non si può escludere che si possa sentire anche la voce di un alunno- nel caso della registrazione da parte degli alunni è sicuro che verrà registrata la voce del docente.

Una pronuncia che potrebbe avere ripercussioni imprevedibili.

Francesco Orecchioni

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