Personale

Vigilanza, scioperi e straordinario. Diritti e doveri per il personale Ata

Lunedì 8 gennaio, sciopero permettendo, si tornerà sui banchi di scuola dopo lo stop per le festività di fine anno.

Con il ritorno sui banchi di scuola si rende necessario organizzare l’intera attività degli istituti. Non sempre, purtroppo, il personale ATA non viene tenuto in considerazione nelle scelte che vengono fatte dai dirigenti scolastici o dal Collegio docenti.

Dunque è utile precisare alcuni aspetti riguardo vigilanza, sicurezza e straordinario. Di grande aiuto è la guida preparata dall’Usb Scuola sul personale Ata, quasi un manuale di autodifesa contro discriminazioni e abusi.

Vigilanza

L’attività principale dei collaboratori scolastici è e resta la vigilanza nei corridoi negli spazi comuni e nelle aule per il tempo limitato al cambio degli insegnanti. Non si può rimanere ore intere a sostituire docenti mancanti e gli alunni con disabilità, a parte nel momento della cura dell’igiene personale, vanno sorvegliati sempre in concorso con gli insegnanti

Sicurezza

Bisogna pretendere, fin dall’inizio dell’anno, che il direttore dei servizi amministrativi acquisti i dispositivi di protezione individuale e verifichi, insieme al responsabile della sicurezza esterno e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di istituto, la salubrità delle postazioni degli amministrativi. Ci sono fondi specifici per questo che troppo spesso non vengono spesi o vengono destinati altrove

Scioperi e assemblee sindacali

La partecipazione alle assemblee sindacali deve essere comunicata preventivamente e la contrattazione di istituto deve prevedere il numero di collaboratori e assistenti amministrativi che devono rimanere in servizio per garantire l’apertura della scuola. Durante l’assemblea (due ore se in istituto tre se territoriale) va garantito a tutti il diritto a partecipare, non ci sono servizi minimi per il personale di segreteria o per gli assistenti tecnici, basta un solo collaboratore scolastico a vigilare all’ingresso. Non si può invece precettare in caso di sciopero in nessuna tipologia di istituto. Solamente convitti e agrari prevedono la formazione del contingente minimo. Lo sciopero non si dichiara prima della giornata e la dichiarazione di adesione è volontaria. I servizi minimi sono disciplinati da norma specifica che la contrattazione d’istituto non può peggiorare.

Straordinario

Il lavoro straordinario non è obbligatorio. È necessario che il DSGA chieda, durante la riunione di inizio anno, le disponibilità a prestare servizio in estensione oraria dando chiaramente comunicazione del numero di ore pro capite che possono essere pagate. Per la sostituzione dei colleghi assenti vale lo stesso principio per quanto riguarda l’aggravio nelle pulizie così come per la sorveglianza.

Chiusure prefestive

Secondo il contratto collettivo nazionale le chiusure prefestive devono essere proposte dal collegio docenti e passare all’approvazione del consiglio di istituto,. L’assemblea del personale ATA ha potere decisionale sulle chiusure prefestive, ovviamente non sull’interruzione dell’attività didattica, e può decidere di tenere aperto l’istituto se la maggioranza del personale ATA vota in tal senso.

La chiusura si può fare solo se esiste anche una motivata richiesta ambientale, non basta la maggioranza semplice nella votazione del personale ATA perché si vengono a toccare diritti costituzionalmente garantiti: le Ferie. In ogni caso se si decide la chiusura prefestiva deve essere accantonato un numero di ore di ex-straordinario pari al numero di ore da recuperare per ogni singolo lavoratore oltre a quello da prevedere come attività non programmabili.

In caso diverso il personale si troverebbe nella condizione di eseguire in intensificazione il lavoro non svolto in orario di chiusura e non vedersi riconoscere l’intensificazione visto che deve restituire i giorni di chiusura. Troppo spesso infatti gli ATA devono corrispondere ferie o ore di straordinario per coprire chiusure decise da altri. Ricordiamo che il personale ATA può far approvare nella contrattazione d’istituto la possibilità di recuperare i giorni sia a debito che a credito con le ore di straordinario.

Andrea Carlino

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