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Privacy: ecco uno schema del registro dei trattamenti

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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy, tutti i titolari e i responsabili di trattamento devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all´art. 30.

Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell´eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all´interno della struttura. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Dopo le prime indicazioni fornite con nota n. 563 del 22 maggio scorso, il Miur ha definito, con il contributo di alcuni dirigenti scolastici e con la condivisione delle organizzazioni sindacali, uno schema di registro delle attività di trattamento, che le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia e in qualità di titolari del trattamento dei dati di loro competenza, hanno la possibilità di utilizzare come modello di riferimento con tutti gli adattamenti che ritengono opportuni.

Alla nota sono allegati anche una “Guida alla compilazione” contenente specifiche indicazioni e chiarimenti per l’inserimento delle informazioni richieste e una nota metodologica esemplificativa di alcune attività di trattamento di dati personali comuni a tutte le istituzioni scolastiche per facilitarne la compilazione.

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