Home Personale Professoressa sospesa: perde anche l’uso della Carta docente per tutto l’anno

Professoressa sospesa: perde anche l’uso della Carta docente per tutto l’anno

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La professoressa di Palermo sanzionata a causa del video realizzato da suoi studenti deve mettere nel conto non solo una decurtazione importante dello stipendio ma anche la perdita competa del diritto ad utilizzare la “Carta del docente” per l’intero anno scolastico. E se per caso dovesse averla già utilizzata la somma spesa le verrà comunque dedotta dall’importo della carta del 2019/20.

Cosa dice il DPCM del 28.11.2016

La norma, per la verità poco conosciuta, sta scritta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016 che regola le “modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Il terzo comma dell’articolo 9 del decreto è chiaro: “Nel caso  in  cui  il  docente  sia  stato  sospeso  per  motivi disciplinari è vietato l’utilizzo della Carta  e  l’importo  di  cui all’articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui  interviene la sospensione. Qualora  la sospensione intervenga successivamente all’assegnazione dell’importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle  risorse  disponibili sulla Carta  e,  ove  non  sufficienti,  sull’assegnazione  dell’anno scolastico  di ripristino del beneficio”.

Se si legge con attenzione la norma emerge anche un altro aspetto di non poco conto: l’importo della carta, infatti, non può essere erogato per gli anni in cui interviene la sospensione; questo significa che una sospensione di due mesi per il periodo agosto/settembre determinerebbe il blocco della carta per due anni scolastici. Anzi, persino una sospensione di due giorni dal 31 agosto al 1° settembre avrebbe le stesse conseguenze.

Con la sospensione si perde anche un anno di anzianità di servizio

Per completare l’informazione aggiungiamo anche un altro particolare: i periodi di sospensione dall’insegnamento non sono validi ai fini della progressione di carriera e non vengono conteggiati per l’anzianità di servizio; al momento di andare in pensione 15 giorni potrebbero comportare la necessità di dover lavorare un anno in più.