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Università: commissariamenti degli Atenei in caso di dissesto

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Nel corso della seduta n. 155 del Consiglio dei Ministri del 22 settembre scorso è stato approvato in via definitiva, su proposta  del ministro Mariastella Gelmini, un decreto legislativo che disciplina, sulla base della specifica delega ricevuta dal Parlamento, la previsione di meccanismi e modalità graduali di commissariamento degli Atenei in caso di dissesto finanziario, al fine di individuare conseguenze e responsabilità nella gestione economico-patrimoniale.

L’obiettivo principale del nuovo sistema è quello di garantire stabilità economica e controllo delle dinamiche di spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità.
In particolare, il decreto stabilisce quali sono i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università, nonché la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, o ancora non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.
Il dissesto finanziario si verifica quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività didattica o di ricerca scientifica, ovvero quando l’università non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
I parametri di riferimento sono essenzialmente:
 
·         la sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell’ateneo;
·         la sostenibilità del costo dell’indebitamento a carico dell’ateneo;
·         l’andamento e la relazione tra proventi e costi della gestione corrente;
·         l’andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti;
·         l’utilizzo dell’avanzo libero a consuntivo, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi;
·         la presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi;
·         l’adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso in essere;
·         gli indicatori di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.