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Supplenza, il docente di ruolo può accettarla su diverso ordine e grado o altra classe di concorso

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I docenti di ruolo di tutti gli ordini e gradi di scuola, ai sensi dell’art. 36 del CCNL, possono accettare, per una durata non inferiore ad un anno scolastico, supplenze in un diverso ordine e grado di istruzione o per altra classe di concorso.

In questi giorni, in occasione del conferimento delle supplenze da GPS,  questo istituto contrattuale viene utilizzato da docenti con contratto a tempo indeterminato inseriti in GPS, essi accettano un contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile (al 31 agosto) o su posto non vacante ma disponibile (al 30 giugno).

L’accettazione di una supplenza da parte di un docente di ruolo è determinata dalla possibilità di avvicinarsi alla propria residenza, non avendo ottenuto né il trasferimento né  l’assegnazione provvisoria,  oppure per insegnare in un altro ordine e grado grado di scuola,  per avere successivamente una precedenza nella mobilità. 

Da quest’anno scolastico questo istituto contrattuale è precluso per 5 anni ai docenti neoimmessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2020, mentre non è precluso ai docenti neoimmessi in ruolo con decorrenza giuridica  1.9.2019 ed economica 1.9.2020 (docenti assunti sui posti dei pensionati con Quota 100 lo scorso anno).

L’accettazione della supplenza da parte del docente di ruolo comporta l’applicazione nei suoi confronti della disciplina relativa ai docenti con contratto  a tempo determinato (ad esempio: in materia di ferie, di assenze e di permessi) prevista dal CCNL, fatti salvi i diritti sindacali.

Il docente di ruolo non può accettare, ai sensi dell’art. 36 del CCNL, una supplenza come ATA. Si potrà accettare la supplenza anche nel corso dell’anno scolastico ma solo entro il 31 dicembre.

Il servizio come supplente interrompe la continuità didattica e il relativo punteggio  nella scuola e nel comune di titolarità. Il servizio è valutato come pre ruolo nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto. 

Dopo tre anni di supplenza di cui all’art. 36, il docente di ruolo perde la titolarità nella sua scuola se accetta per la quarta volta una supplenza, dovrà quindi  presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità.