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Covid a scuola, Consiglio di Stato: valide le misure previste nel periodo emergenziale

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Il Consiglio di Stato è interventuo con una ordinanza di oggi, 27 novembre, in merito al ricorso proposto da alcuni genitori nei confronti delle misure anti Covid previste nelle seguenti norme:

  • DM n. 39 del 26 giugno 2020, recante “Adozione del Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in bitte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021″
  • DM 6 agosto 2020, n. 87 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”
  • DPCM 7 agosto 2020 con tutti i relativi allegati,
  • DM n. 80 dell’8 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in Presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia“.

Cons. St., sez. III, ord., 27 novembre 2020, n. 6832

Per la Sezione, in considerazione della situazione epidemiologica, non deve essere sospesa la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2020/2021, prevista dai suddetti decreti, quali:

  • il possibile e consistente ricorso alla didattica a distanza;
  • la disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati;
  • l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°;
  • il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l’ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);
  • l’obbligo di mascherina per gli studenti che si muovano all’interno dei locali scolastici.

Per il Consiglio di Stato, dunque, non è condivisibile l’assunto della mancanza di presupposti epidemiologici di una gravità e diffusività tale da poter creare allarme nella popolazione scolastica. 

La fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti e verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, comprese quelle applicate in ambito scolastico. 

Infine, sempore secondo i Giudici, non è ravvisabile, la violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione, stante la doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo.