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Congedo per l’assistenza da parte del coniuge convivente di soggetto con handicap

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Nel rispondere ad un interpello dell’Anci, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso il proprio parere sulla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.
Con interpello n. 43 del 21 dicembre 2012 il Ministero è, in particolare, intervenuto sulla corretta interpretazione del concetto di “patologie invalidanti del coniuge convivente” quale ipotesi che legittima la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso. Lo specifico caso sul quale il Ministero è chiamato ad esprimersi riguarda la possibilità di considerare l’età avanzata del coniuge convivente – superiore agli 80 anni – quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante, ovvero se, anche in quest’ultima circostanza, sia comunque necessaria una certificazione medica attestante l’eventuale stato patologico.
Secondo la normativa vigente, il diritto a fruire dei congedi in questione può essere goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali, oltre alla “mancanza” e al “decesso”, rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti”, che sono quelle indicate all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 278/2000.
Per il Ministero, l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati, se no il Legislatore l’avrebbe chiaramente previsto, come nel caso dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 33 della L. 104/92, per i quali conta anche il requisito anagrafico (“i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età…)”.
E’ quindi di tutta evidenza che la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica. Ciò in quanto i soggetti affetti da tali patologie si ritiene non siano in grado di prestare un’adeguata assistenza alla persona in condizioni di handicap grave. E l’età avanzata non rientra tra le situazioni previste.