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Bonus Bebè: online la procedura per nascite, adozioni o affidamenti dal 1° gennaio 2021

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È online la procedura per le domande di Bonus Bebè per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

In particolare, decorre dal 3 marzo 2021, con la pubblicazione del messaggio n. 918, il termine di 90 giorni per la presentazione delle domande per gli eventi già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021.

In presenza di tutti i requisiti, l’assegno di natalità è riconosciuto a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne per la durata massima di 12 mensilità. Per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o affidamento).

Come presentare la domanda

La domanda di assegno deve essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo (nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime, ossia avvenute contestualmente, sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato), tramite i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

ISEE

La prestazione è stata estesa con criterio “universalistico” e ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE.

Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, purché sussistano tutti gli altri requisiti, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. L’Istituto in questi casi invia un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido.

Nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà eventualmente integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

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