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Esiti di scrutini ed esami, no alla pubblicazione online dei voti degli studenti

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Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti aicandidati) nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

A chiarirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, che ha recentemente pubblicato il Vademecum aggiornato “La scuola a prova di privacy”.

L’Autorità precisa che i voti riportati nelle singole discipline dall’alunno possono essere riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Se la scuola fosse sprovvista di registro elettronico è consentita l’affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disabilità o DSA, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Altra indicazione importante: salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esamidi Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini. La pubblicazione dei voti online costituisce infatti una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, perché una volta pubblicati, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un’ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

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