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Piemonte: contributi per spese di frequenza scolastica

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Il primo comma dell’art. 1 del decreto n. 11/2003 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2003 e riportato sulla G.U. n. 41 – 3ª serie speciale dell’11 ottobre 2003) stabilisce che "il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede in Piemonte o nelle regioni italiane limitrofe".
Il contributo è concesso alle famiglie che presentino un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a 30.400 euro (calcolato secondo le modalità stabilite dall’art. 3 dello stesso Regolamento) e che documentino una percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull’indicatore della situazione reddituale superiore al 2 per cento. Tale percentuale di incidenza non viene applicata ai richiedenti il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a 7.600 euro: in questo caso, peraltro, le famiglie hanno priorità nell’assegnazione del contributo. Per gli altri eventuali beneficiari si terrà conto di una graduatoria stilata in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sull’indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili definite dall’art. 1, comma 7 della legge regionale n. 10 del 20 giugno 2003 (pubblicata sulla G.U. n. 39 – 3ª Serie speciale del 27/9/2003) e quantificati in 18.075.991 euro.

L’istanza per l’assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa (corredata da autocertiticazione sostitutiva che attesti il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare e nella quale si dichiari  di avere conoscenza che, nel caso di concessione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del D.L.vo n. 109/98 – Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge n. 449/97) deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà ai sensi del Codice Civile, o dallo studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo.
Le spese di frequenza ammissibili sono tutte le spese e i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, sostenute nell’anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie. Escluse, quindi, le spese sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurriculari nonché (poiché già oggetto di altri specifici interventi normativi) le spese relative a libri di testo, servizi di mensa, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici.
Le spese, arrotondate all’intero più vicino, devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell’alunno contestualmente alla presentazione della domanda.

Sono considerate spese ammissibili anche quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente.

Le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni figlio sono articolate in quattro fasce proporzionali di reddito, e l’importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo quanto riportato nella tabella contenuta nell’art. 5 del decreto regionale n. 11/2003: si passa da un minimo di 750 euro (nel caso di reddito superiore a 20.000 euro e fino a 30.400 euro, con figlio iscritto alle elementari – percentuale di copertura di spesa scolastica ammissibile del 50%) ad un massimo di 1.875 euro (con figlio iscritto alle scuole di istruzione secondaria di II grado e nel caso di redditi minori o uguali a 7.600 euro, per i quali sale al 75% la copertura di spesa scolastica ammissibile).
Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l’insegnante di sostegno.

L’Amministrazione regionale può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate entro cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.