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Dichiarato illegittimo il doppio punteggio di montagna

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Il Tribunale ha sancito che la doppia valutazione può essere attribuita entro i 12 punti, altrimenti si altera il rapporto tra i titoli di servizio e titoli di merito, culturali e abilitativi.
A fronte di un punteggio annuo di 12 punti (2 punti per ogni mese di servizio), infatti, l’insegnante precario che abbia lavorato in sedi sopra i 600 metri sul livello del mare, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, ha visto raddoppiato il punteggio di servizio fino a 24 punti.
I duecento insegnanti ricorrenti ottengono così la rettifica delle graduatorie e la revoca delle immissioni in ruolo nelle scuole medie della provincia di Catania. Il ministero propone reclamo ma il 14 febbraio 2005 il collegio del Tribunale di Catania lo respinge. Altra sospensione delle graduatorie catanesi è dovuta a un’ordinanza del Tar etneo e dal Tar di Campobasso il 22 settembre e il 20 ottobre 2004, su iniziativa dell’avvocato Fabio Rossi di Catania.
"In realtà – come dichiara l’avvocato nell’articolo pubblicato dal "QUOTIDIANO DI SICILIA" il 10 marzo 2005 – quando ci sono gli estremi di urgenza i requisiti territoriali non sono necessari e ci si può recare presso qualsiasi Tar d’Italia. Noi ci siamo rivolti in quella sede e abbiamo vinto".