In un’apposita nota dell’8 maggio scorso, prot. 5133, il Ministero della Pubblica Istruzione richiama l’attenzione sul fatto che la legge n.1 dell’11 gennaio 2007, di riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, all’art.1, comma 8, ha previsto per gli alunni che frequentano la classe seconda degli istituti professionali e degli istituti d’arte la possibilità di sostenere, rispettivamente, l’esame di qualifica o l’esame di licenza di maestro d’arte (fissati alla fine del terzo anno di studi) con abbreviazione di un anno per merito.
Pertanto, possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di qualifica di istruzione professionale o l’esame di licenza di maestro d’arte, gli studenti iscritti, rispettivamente, alle seconde classi degli istituti professionali o degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina nonché una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna materia negli scrutini finali del primo anno del percorso di studi e non siano incorsi in ripetenze.
La stessa nota ministeriale precisa che “restano ferme le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica”.
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