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Abilitazione 30 CFU per chi è già abilitato in una classe di concorso, la scelta deve essere fatta per altra classe di concorso accessibile

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Un docente abilitato nella classe di concorso XXXX per effetto del d.lgs. 59/2017, art.2-ter, comma 4 bis, ovvero docente in possesso del requisito dei tre anni di servizio nei cinque anni precedenti, anche non continuativi, prestati presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso XXXX per la quale ha scelto di conseguire l’abilitazione, ci chiede se può, in virtù di tale abilitazione conseguita per la classe di concorso XXXX, abilitarsi ai sensi dell’art.13, comma 1 del DPCM 4 agosto 2023, sempre nella stessa classe di concorso XXXX per ottenere un punteggio maggiore. Ci pare di potere sostenere che non sia possibile farlo perchè la scelta deve essere fatta per altra classe di concorso accessibile e non per la stessa classe di concorso in cui si è già abilitati.

Normativa di riferimento

Per rispondere alla domanda del nostro lettore che possiede l’abilitazione alla classe di concorso XXXX, a prescindere con quale strumento concorsuale l’abbia ottenuta, dobbiamo leggere con attenzione l’art.13, comma 1 del DPCM del 4 agosto 2023.

In tale norma è scritto: ” Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe
di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi
di concorso o in altri gradi di istruzione
, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”.

Risposta al nostro lettore

Il fatto che in questo comma venga esplicitamente scritto che si possano conseguire abilitazioni all’insegnamento in ALTRE CLASSI DI CONCORSO o in ALTRI GRADI DI ISTRUZIONE, fa comprendere che i percorsi abilitanti 30 CFU ex art.13 svolti da docenti già in possesso di una abilitazione, servono per ottenere abilitazioni diverse da quelle già possedute.