La nota di chiarimento del Ministero dell’Istruzione che sancisce come i titoli ottenuti in Romania per l’abilitazione all’insegnamento e la specializzazione sul sostegno non possono essere riconosciuti validi in Italia, ha senza dubbio scosso moltissimi docenti, specialmente precari, che hanno conseguito o stanno conseguendo un titolo in Romania.
Infatti, la nota specifica che tutte le richieste di riconoscimento dei titoli rumeni per l’abilitazione all’insegnamento e per la specializzazione sul sostengo, saranno respinte, proprio alla luce di tale chiarimento.
Ma la questione è destinata a non concludersi e anzi, si prospettano tantissimi ricorsi.
Infatti, come riferiscono alcuni lettori che ci hanno contattato, non sono pochi i soggetti che hanno investito in alcuni casi cifre considerevoli, per ottenere un titolo in Romania, allo scopo di farlo riconoscere in Italia.
La nota spiega nel dettaglio i motivi di tale presa di posizione: secondo la direttiva Europea 2013/55, se in uno Stato membro un dato titolo è valido per l’accesso ad una professione, i cittadini di altre nazioni, sempre facenti parte dell’Unione Europea, possono ottenere tale titolo e farlo poi riconoscere nel proprio Paese. Ed in questo caso, fa notare il Miur, tali i titoli rumeni, non essendo considerati sufficienti per l’esercizio della professione di insegnante in Romania, non possono di conseguenza essere fatti valere a tal fine nemmeno in territorio italiano.
Per quanto riguarda invece il caso della specializzazione sul sostegno, non vi è corrispondenza tra l’ordinamento scolastico italiano e quello rumeno, dove gli alunni con disabilità frequentano apposite scuole speciali, mentre in Italia questi frequentano le classi comuni insieme ai compagni normodotati nell’ottica di un’integrazione scolastica. Pertanto, anche in questo caso, il titolo non può essere riconosciuto.
Come accennato in precedenza, adesso si attendono diversi ricorsi, con gli avvocati che dovranno riuscire a ribaltare un difficile stato delle cose, dato che il titolo specifico oggetto del contenzioso ottenuto in Romania non rappresenta condizione necessaria per accedere all’insegnamento in quella nazione.
Inoltre bisogna rispondere ad alcune domande: Per chi vale tale sbarramento? E chi ha già ottenuto il riconoscimento del titolo? E chi ha ottenuto una supplenza annuale con quel titolo di abilitazione?
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