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Abilitazioni e specializzazioni sul sostegno all’estero: il Tribunale stabilisce che la riserva consente la stipula dei contratti

Anche il Tribunale di Reggio Calabria non ha dubbi: i titoli acquisiti in Romania e Spagna, in attesa di riconoscimento dall’Autorità italiana, non solo consentono l’iscrizione in prima fascia con riserva ma impongono al Ministero di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente dalla riserva. Il Tar Lazio, nelle more, chiarisce che non è necessaria la preventiva abilitazione all’insegnamento per ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno con plurime ordinanze dello studio B&Z del 02.05.2022.

Un gruppo di docenti abilitati all’estero su materia e specializzati sul sostegno – che hanno acquisito i titoli con l’Agenzia Diamante Formazione – hanno ottenuto due importantissime vittorie in Tribunale: non solo hanno diritto alla permanenza nella prima fascia delle GPS ma alla stipula di contratti a tempo indeterminato o di contratti ex art. 59 d.l. 73/2021.

A margine della decisione appare evidente la posizione dei Giudici che anche in forza alle numerose vittorie ottenute dallo stesso pool legale dinanzi al TAR del Lazio, Tar Napoli, Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Cassino e in altri fori nazionali, hanno confermato il diritto degli abilitati all’estero a permanere nelle GPS oltre che ad essere individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato se in posizione utile.

Anche in virtù di queste ultime decisioni del Tribunale di Reggio Calabria lo studio legale di ricorsiscuola.it, in occasione del prossimo aggiornamento delle GPS, ha disposto l’apertura di una finestra di consulenza specifica destinata a tutti gli abilitati all’estero il cui diritto ad esercitare la professione di docente in Italia non può essere scalfito dalla “riserva”.

Ma ulteriori buone notizie per i docenti specializzati in Romania, dopo le prime vittorie in Italia sul sostegno ottenute dallo studio Legale Bongarzone Zinzi, al Tar e in Consiglio di Stato  arrivano dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che con plurime ordinanze del 02.05.2022 ha così stabilito: “…pertanto l’amministrazione, anche in mancanza dell’attestazione dell’abilitazione, deve comunque procedere alla comparazione tra la formazione svolta all’estero e quella richiesta in Italia (chiedendo all’interessato, ove necessario, integrazioni documentali) e, all’esito, disporre eventuali misure compensative…”.

Invitiamo tutti i docenti abilitati all’estero ad attivarsi per ottenere il riconoscimento del titolo sollecitando il Ministero all’emissione del provvedimento anche mediante il ricorso sul silenzio inadempimento ove siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

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