Home Alunni Accertamento dell’assolvimento del diritto/dovere di istruzione: alcuni chiarimenti

Accertamento dell’assolvimento del diritto/dovere di istruzione: alcuni chiarimenti

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Con riferimento all’obbligo dei Dirigenti scolastici di verificare che gli alunni iscritti frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni ed assolvano al diritto/dovere all’istruzione, l’U.S.R. Veneto ha recentemente fornito alcune indicazioni operative.

Innanzitutto la ricerca degli studenti iscritti alla rispettiva scuola deve essere effettuata direttamente dalla stessa scuola, tramite l’interrogazione in SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti. Lo si può fare esclusivamente attraverso il Profilo di accesso A1 (DS e DSGA), inserendo il codice fiscale dello studente a rischio di abbandono.

Nel caso in cui la ricerca nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti non portasse ad alcun esito, il mancato assolvimento del diritto/dovere di istruzione deve essere segnalato:

  • dal Dirigente della scuola del primo ciclo, relativamente all’alunno non frequentante una classe della scuola primaria o secondaria di primo grado, esclusivamente al Comune presso cui risulta residente il minore. La notifica degli esiti degli accertamenti del Comune sarà acquisita dalla scuola e inserita in SIDI; relativamente all’alunno di classe terza della scuola secondaria di primo grado non iscritto ad alcuna scuola del secondo ciclo, alla Provincia;
  • dal Dirigente della scuola del secondo ciclo, relativamente all’alunno non frequentante una classe della scuola secondaria di secondo grado, alla Provincia.