Home Didattica Adempimenti di fine anno: il registro va compilato con tempestività

Adempimenti di fine anno: il registro va compilato con tempestività

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In vista della conclusione dell’anno scolastico i dirigenti ricordano ai propri docenti gli adempimenti di fine anno e le relative scadenze. Si concentra così sulle spalle degli insegnanti il peso di vecchia e nuova burocrazia che si somma alle responsabilità per le incombenze pedagogico-didattiche. Sarà lo stesso dirigente a verificare la correttezza degli adempimenti.

Sempre valida, quindi, la disposizione del Regio decreto che risale al lontano 1924: “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni,” a norma dell’art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965.

Tempismo e trasparenza

Le questioni strettamente legate alla correttezza e all’adeguatezza della compilazione del registro elettronico sono relative alle tempistiche della valutazione degli alunni e alla trasparenza della valutazione, anche in ragione di un proficuo e sereno rapporto con le famiglie.

Quanto al primo aspetto si ricorda che il docente deve provvedere ad annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con tempestività. E nel caso delle prove scritte questo si traduce in una tempistica che non superi i 15 giorni tra l’effettuazione della prova e il giorno in cui l’esito della prova viene comunicato agli alunni, nell’ottica di consentire agli studenti di prendere coscienza degli eventuali errori o delle difficoltà incontrate con maggiore contezza, grazie a un ricordo più attuale.

In riferimento al secondo aspetto, si ricorda che le famiglie hanno diritto di partecipare al procedimento valutativo, come da disposizione contenuta nell’art. 10 L. 241/90. Diversamente, si incorrerebbe in illecito sanzionabile.

Inoltre l’art. 1, comma 5, del D.lgs. 62/2017 prevede espressamente che: “Per favorire i rapporti scuola famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.”

Le famiglie devono anche essere messe a conoscenza del numero di insufficienze dei propri figli nell’eventualità che i ragazzi siano a rischio di perdere l’anno scolastico. Anche in questo caso la tempestività è necessaria nell’ottica di permettere alle famiglie di prendere dei provvedimenti.