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Alunno disabile, il Comune paga i danni se non predispone il progetto individuale di assistenza

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La legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, è stata emanata al fine di dare piena attuazione alla l. n. 104/1992.

In particolare, l’art. 14 “Progetti individuali per le persone disabili” prevede che i Comuni, d’intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica.

Il progetto individuale

Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche e i servizi alla persona.

Ai servizi alla persona provvede il Comune, in forma diretta o accreditata, “con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale”, nonché alle “misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale”.

Cosa succede se il Comune non provvede?

Una recentissima pronuncia del Tar Calabria (n. 748 del 5 ottobre 2023) ha affrontato la questione.

I genitori di una minore disabile, affetta da un deficit dell’attenzione e ritardo nello sviluppo psicomotorio, si erano rivolti al giudice amministrativo di fronte all’inerzia del Comune di Reggio Calabria che non aveva dato alcun seguito alla loro richiesta di provvedere alla redazione del progetto di assistenza, nonché ad erogare 20 ore settimanali di terapia o, in subordine, a rimborsare i genitori delle spese per tale terapia.

Il Comune fa lo gnorri

Il Tar aveva in un primo momento ordinato all’amministrazione comunale di pronunciarsi sull’istanza con un provvedimento espresso, da rendersi entro trenta giorni.

Né il Comune, né la ASL hanno ritenuto di partecipare al giudizio, tanto che – ai fini dell’esecuzione della pronuncia- il Tar era stato costretto a nominare il Prefetto di Reggio Calabria quale “Commissario ad acta”.

La decisione del Tar

Il Tar, tenuto conto che i genitori avevano chiesto anche il risarcimento del danno cosiddetto “esistenziale” per la mancata predisposizione del piano, ha osservato che “nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti” si ha diritto  al risarcimento del danno esistenziale.

Il danno esistenziale

Secondo il Tar, il danno esistenziale “è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”o professionale”.

In particolare, nel caso di soggetti minori e disabili gravi, “il comportamento lesivo” si traduce in un comportamento negligente che omette di rimuoverein una situazione che è anche di assolvimento dell’obbligo scolasticoquei limiti incolpevoli da cui il destinatario, soggetto particolarmente debole in quanto disabile e pure minore d’età, è gravato”.

Le ragioni della decisione

Secondo il Tar, la mancata predisposizione da parte del Comune del “progetto di vita individuale”, “ha certamente creato “disarmonie ed inefficienze”, quanto meno “aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa anche il più “attrezzato” genitore di un bimbo disabile”.

Pur non essendo stata fornita la prova del danno (trattandosi di un danno immateriale), il Collegio ha ritenuto equo condannare il Comune a pagare la somma complessiva di 2000 euro, quale risarcimento in favore della famiglia della minore, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro dell’istanza di attivazione del progetto di vita individuale.

La legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, è stata emanata al fine di dare piena attuazione alla l. n. 104/1992.

In particolare, l’art. 14 “Progetti individuali per le persone disabili” prevede che i Comuni, d’intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica.