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Anno di formazione, cosa succede a chi lo supera e a chi non riesce

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La Nota ministeriale 28730 del 21 settembre 2020 dà tutte le indicazioni necessarie sulla procedura riguardante il periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Chi deve svolgere il periodo di formazione e di prova?

La procedura riguarda gli insegnanti che nel corso dell’a.s. 2020-2021 devono concludere il loro periodo di prova, e cioè:

  • i docenti neoassunti a tempo indeterminato
  • gli assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo
  • i docenti che alla fine del primo anno di prova sono stati valutati in maniera negativa (in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile)
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

Il modello di formazione

Il modello di formazione seguito dai docenti neoassunti, secondo il D.M. 850/2015, ha previsto diverse fasi:

  • incontri iniziali, durante i quali sono state fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione, sono stati illustrati i materiali di supporto per la gestione delle attività e sono state date informazioni utili, anche di carattere operativo.
  • laboratori formativi, in presenza oppure online, in piccoli gruppi con la guida operativa di un tutor formatore, per un totale di 12 ore di formazione.
  • osservazione in classe, per un totale di dodici ore, tenuto conto delle necessarie misure di sicurezza. In questa fase la figura del tutor accogliente è stata molto importante perché ha dovuto assicurare il collegamento con il lavoro didattico, in presenza e a distanza, con particolare attenzione ai docenti che non avevano nessuna esperienza di insegnamento.

Il tutor è stato individuato dal dirigente scolastico tra i docenti della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e operante nello stesso plesso e a ciascuno di essi è stato assegnato uno o più neoassunti, fino a un massimo di tre.

  • attività sulla piattaforma on line, per un totale di circa venti ore, considerate come attività strettamente connesse con le attività in presenza.

 Il Patto per lo sviluppo professionale e il portfolio

Il Patto, disciplinato dal DM 850/2015, è stato stipulato tra il dirigente scolastico e il neoassunto, che si è impegnato all’inizio dell’anno scolastico con questo documento a rafforzare le proprie competenze didattiche sia mediante la partecipazione alle attività formative organizzate dalla scuola, o da reti di scuole o da enti esterni, sia mediante la partecipazione ai laboratori formativi, in base al bilancio delle competenze e ai bisogni della scuola.

Il dirigente scolastico, a sua volta, ha informato il docente neoassunto sulle caratteristiche del percorso formativo, sugli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, sulle modalità di svolgimento e di valutazione.

Il docente neoassunto durante tutto l’anno scolastico ha avuto cura di predisporre un proprio portfolio professionale, in formato digitale, sul quale ha segnato il curriculum professionale, il bilancio di competenze all’inizio del percorso formativo, la documentazione di fasi significative della progettazione e delle attività didattiche svolte, il bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Chi valuta e chi esprime il giudizio sull’anno di prova?

Siamo giunti all’ultima fase del percorso formativo, alla valutazione finale, che si concluderà con un giudizio favorevole di conferma in ruolo o con un giudizio sfavorevole. I docenti neoassunti nei prossimi giorni sosterranno un colloquio alla presenza del dirigente scolastico, del comitato di valutazione e del docente tutor.

Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico e da lui trasmesso al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. Il docente tutor presenterà le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze effettuate dal neoassunto nel corso dell’anno scolastico.

All’esito del colloquio, il Comitato si riunirà per esprimere il parere, che è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che potrà discostarsene con atto motivato. Il capo di istituto presenterà una relazione per ogni neoassunto con la documentazione delle attività di formazione e di ogni altro elemento utile.

In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente emetterà provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neoassunto. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

E se il giudizio è sfavorevole?

In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emetterà provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, che indicherà gli elementi di criticità emersi e individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.