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Asili nido e servizi educativi per l’infanzia: il decreto va corretto, lo dice anche il Ministro

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Sulla questione della gestione del green pass nei servizi educativi per l’infanzia abbiamo già scritto nei giorni scorsi.
Ritorniamo sull’argomento con una intervista a Massimo Nutini, componente la commissione istruzione dell’Associazione Nazionale dei Comuni.

I responsabili degli asili nido e degli altri servizi educativi rivolti ai bimbi di età fino a tre anni si stanno chiedendo come dovranno applicare le norme introdotte dal decreto legge 111/2021.
Cosa può dirci in proposito?

La circolare del ministero dell’istruzione dedicata all’argomento (n. 1237 del 13 agosto 2021) dopo aver preso atto che “la questione, che riguarda personale non dipendente da questo ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in sede di conversione del decreto legge“, si orienta (e orienta) nel senso che “anche per il personale dei servizi educativi all’infanzia valga la necessità di possedere e esibire la certificazione verde Covid 19“.

Come va interpretata questo chiarimento del Ministero?

Le conseguenze non sono di poco conto. Come ben illustra la stessa circolare, la violazione di tali obblighi comporta sia la sanzione del pagamento di una somma in denaro sia la sanzione amministrativa consistente nell’impossibilità di permanere nel posto di lavoro e svolgere le proprie mansioni, perdendo il diritto alla retribuzione, o compenso o emolumento comunque denominato, a partire dal quinto giorno della “assenza ingiustificata”.

Ma perché c’è questa incertezza?

Il dubbio, come segnalato  suo tempo da Tecnica della scuola, nasce dal contrasto tra le previsioni del comma 1 e quelle del comma 4 dell’art. 9-ter del decreto legge 52/2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario” inserito dal decreto legge 111/2021. Mentre il comma 1 stabilisce che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, senza far cenno alcuno al personale dei servizi alla prima infanzia, il comma 4 prevede che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1”.

Come si può risolvere il problema?

La contraddizione presente nel contenuto letterale della norma renderà indispensabile un intervento da parte del legislatore che, in sede di conversione in legge del decreto, potrà ridare coerenza al combinato disposto dei due commi.

Benissimo, ma, fino a tale intervento, come si devono comportare i responsabili dei servizi educativi alla prima infanzia? Devono pretendere, dal 1° settembre, il possesso e l’esibizione della certificazione verde?

La domanda non è di immediata e facile soluzione e, purtroppo, l’ambiguità normativa potrà essere causa di contenziosi che potranno svilupparsi qualsiasi siano le determinazioni dei responsabili perché, in ogni caso, ci sarà una parte che potrà considerarsi lesa nei propri diritti.

Se la sente di dare un suo suggerimento pratico in proposito?

Tenuto conto di ciò, anche a fronte della citata circolare 13 agosto 2021, n. 1237, la soluzione più ragionevole è quella che i responsabili delle strutture comunali e private che gestiscono tali servizi facciano propria la stessa interpretazione logico sistematica contenuta in tale circolare (“…considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4, anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021”).
A tal fine, i responsabili degli asili nido e dei servizi educativi dovranno emettere una disposizione scritta che informi tutti gli addetti della scelta operata e delle modalità operative con la quale s’intende attuarla. Con la stessa disposizione, da inviare quale informativa anche alle organizzazioni sindacali, potranno essere individuati i delegati al controllo e le modalità dello stesso.