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Assegno unico e universale: a chi spetta e come richiederlo

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Con il D.Lgs. del 21 dicembre 2021, n. 230, entrato in vigore il successivo giorno 31, il legislatore ha fissato misure, beneficiari e modalità di richiesta dell’assegno unico universale (di seguito assegno). Il qui detto assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto si dirà appresso.

Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’assegno.

Tale assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo (non è soggetto ad imposta). 

Chi ha diritto all’assegno

Hanno diritto a questo aiuto economico familiare i sottoelencati nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Misura dell’assegno

Le singole misure del presente assegno spettano in misura piena in presenza di un reddito del nucleo familiare annuo pari a 15.000 euro o inferiore a tale importo come certificato dall’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), per i redditi superiori a tale misura i benefici si riducono progressivamente, come risulta dalla tabella 1 allegata al decreto in esame, ed in qualche caso si azzerano, come si dirà appresso. Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi.

Occorre dire che gli importi dell’assegno in parola e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Le singole misure di questo assegno e le relative situazioni sono le seguenti:

1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valere a pari a 50 euro;

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valere a pari a 25 euro;

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore a pari a 15 euro;

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili.

6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000. Per misure superiori esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro;

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei numeri 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ogni figlio;

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo si riduce fino ad azzerarsi.

A conclusione dell’argomento della misura dell’assegno in esame occorre dire che:

a) nel caso di assenza di ISEE per i casi di autocertificazione da parte del richiedente spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai numeri da 1 a 8 che precedono;

b) a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo familiare;

c)      gli importi dell’assegno di cui qui si dice e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita;

per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione – per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 eurodi natura transitoria – su base mensile, dell’importo dell’assegno qui citato, come determinato nei suddetti numeri da 1 a 8.

Come chiedere l’assegno

La domanda per il riconoscimento del presente assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Fatto salvo quanto previsto di seguito, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

I figli maggiorenni che hanno diritto a questo assegno possono presentare la relativa domanda in sostituzione dei genitori secondo le modalità anzidette e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato ed in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza l’assegno è corrisposto unitamente a quest’ultimo.

Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.

Salvatore Freni