Home Alunni Assemblea studenti, la presenza dei docenti non può essere imposta dal Ds

Assemblea studenti, la presenza dei docenti non può essere imposta dal Ds

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Il testo unico della scuola precisa che i docenti possono, se lo desiderano, partecipare alle assemblee studentesche di Istituto e di classe. In buona sostanza al docente non può essere imposta la presenza durante le assemblee, altrimenti saremmo di fronte ad un ordine di servizio illegittimo. Tuttavia è utile sapere che molti dirigenti scolastici impongono tale presenza per quanto previsto dall’art.2048 del codice civile.

Assemblee e Testo Unico della scuola

Secondo il dispositivo legislativo del Testo Unico della scuola, i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.

Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.

Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.

È necessario specificare che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe, di fatto, la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. La permanenza nei pressi della scuola sarebbe dovuta e necessaria, se nel regolamento di Istituto per le assemblee studentesche fosse prevista la ripresa delle attività in caso di interruzione dell’assemblea da parte del dirigente scolastico. In tal caso i docenti sarebbero obbligati a riprendere il loro regolare orario di servizio.

Per quanto attiene lo svolgimento dell’assemblea, il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza e vigilanza.

Vigilanza e art.2048 del Codice Civile

Le norme sulla vigilanza degli studenti sono norme relative alla natura giuridicaall’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, si va dal contratto di lavoro del personale scolastico, al Testo unico D.Lgs.297/94 e 165/2001; DPR n. 275/99, si passa per le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori. Per cui il tema sollevato da molti dirigenti scolastici, timorosi del fatto che durante un’assemblea studentesca possa accadere qualcosa che coinvolga la scuola nella “culpa in vigilando” per mancanza delle vigilanza degli studenti, non è da sottovalutare, ma poco ci azzecca il fatto di imporre l’obbligo al docente di vigilare gli studenti all’assemblea studentesca perché questo è previsto dall’art.2048 del codice civile.

L’imposizione della vigilanza degli studenti durante le assemblee da parte dei docenti non ha nulla a che fare con l’art.2048 del codice civile. Tale norma non impone ai docenti la vigilanza degli studenti nel momento in cui il dirigente scolastico concede l’assemblea di Istituto. Altra cosa è invece l’obbligo dell’Istituzione scolastica a creare, durante le assemblee studentesche, le condizioni di sicurezza e vigilanza, utilizzando i collaboratori scolastici e i “docenti volontari”.

Lasciando perdere il codice civile e le sue forzate intepretazioni, possiamo dire che i dirigenti scolastici potrebbero sfruttare l’opportunità di svolgere le assemblee studentesche su piattaforme online in modo da evitare pericoli per l’incolumità degli studenti. Questo modello di assemblea a distanza potrebbe essere un modo per garantire, in sicurezza e senza obblighi forzosi contra legem, l’attività democratica delle assemble di Istituto.