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Assenze per malattia, come vengono calcolate per il supplente con un contratto al 30 giugno e uno di supplenza breve?

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Non è infrequente il caso di un supplente che stipuli un contratto con una scuola fino al 30 giugno e un altro di supplenza breve con un’altra scuola per completamento di orario.

In questo caso, come deve essere calcolata l’assenza per malattia del docente?

A questa domanda ha risposto l’ARAN con proprio orientamento applicativo.

In particolare, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, prevede una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

Supplenza fino al termine delle attività didattiche o anno scolastico

Nel caso di contratto fino al termine delle attività didattiche o per l’intero a.s., al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Supplenza breve

Nel caso invece di supplenza breve, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.

Conclusioni dell’ARAN

Pertanto, nel caso specifico, l’ARAN conclude che ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.