Personale

Assenze per malattia, come vengono calcolate per il supplente con un contratto al 30 giugno e uno di supplenza breve?

Non è infrequente il caso di un supplente che stipuli un contratto con una scuola fino al 30 giugno e un altro di supplenza breve con un’altra scuola per completamento di orario.

In questo caso, come deve essere calcolata l’assenza per malattia del docente?

A questa domanda ha risposto l’ARAN con proprio orientamento applicativo.

In particolare, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, prevede una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

Supplenza fino al termine delle attività didattiche o anno scolastico

Nel caso di contratto fino al termine delle attività didattiche o per l’intero a.s., al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Supplenza breve

Nel caso invece di supplenza breve, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.

Conclusioni dell’ARAN

Pertanto, nel caso specifico, l’ARAN conclude che ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Mobilità 2024/2025, dopo gli esiti dei movimenti si potrà ragionare sulle assegnazioni provvisorie. Le domande si fanno metà giugno

Il prossimo 17 maggio saranno pubblici gli esiti della mobilità docenti di ogni ordine e…

06/05/2024

Graduatorie Ata: CSPI e sindacati chiedono al Ministro di mettere le scuole in condizione di garantire che entrino in vigore il 1° settembre

Ormai nella scuola siamo di fronte ad una emergenza dopo l’altra, non è ancora chiusa…

06/05/2024

Organico Ata Covid: segreterie in tilt e lavoratori penalizzati

In merito alla ricontrattualizzazione dei Collaboratori scolastici Pnrr e Agenda Sud si è creato è…

06/05/2024

La scuola non serve solo per la cultura, ma pure per trovare lavoro: Valditara insiste

I giovani per affermarsi non devono solo conoscere la teoria, ma anche la pratica: per…

06/05/2024

Organico Ata, Uil Scuola Rua: Serve cambio di passo. Immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili e ampliamento dell’organico

Riceviamo e riportiamo la nota della Uil Scuola Rua relativa all'organico del personale Ata per…

06/05/2024

Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024 dalle ore 8 alle 17: alcune indicazioni utili per elettori e commissioni

Sono previste per, domani, 7 maggio, dalle ore 8 alle 17, le votazioni per il…

06/05/2024