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Attività didattica, il DS non decide al posto degli organi collegiali

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Sono gli organi collegiali, in modo particolare il Consiglio di classe e il Collegio dei docenti, a proporre e deliberare la partecipazione di una classe ad un’attività didattica che si tiene fuori dall’aula o dalla scuola. Tali attività non possono essere decise dal solo Dirigente scolastico e imposte ai docenti di una classe.

Normativa su attività didattica alternativa

È utile ricordare che l’art.5, comma 8, del d.lgs.297/94 prevede che i consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I Consigli di classe, in modo particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione e valutazione, si pronunciano su ogni altro argomento previsto dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

Ai sensi dell’art.7, comma 3, del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti, nell’adottare le proprie deliberazioni, tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

In buona sostanza se un Consiglio di classe propone un‘attività didattica alternativa, una conferenza, un’uscita didattica, una visita guidata, sarà poi il Collegio docenti a deliberare tali attività e consentire il suo corretto svolgimento sia ai fini procedurali che ai fini didattici.

Quando, per esempio, una classe svolge un’attività didattica alternativa e quindi non svolge l’attività di lezione in aula e non rispetta il canonico orario scolastico della giornata, allora serve una delibera del Collegio docenti, su proposta del Consiglio di classe, per approvarla. In tal caso il Dirigente scolastico prende atto della proposta del Consiglio di classe e della delibera del Collegio docenti sull’attività e la organizza, avvisando, famiglie, studenti e tutti i docenti della classe, con una circolare. Troppo spesso questi elementari passaggi normativi e di correttezza procedurale nello svolgimento di attività didattiche alternative, mancano totalmente e alcuni Dirigenti scolastici, senza sentire i Consigli di classe e avere la delibera del Collegio, fanno partecipare, con decisione autonoma e unilaterale, le classi ad attività non programmate.

La DS interrompe le lezioni per attività alternativa

Il Dirigente Scolastico non può decidere di interrompere la regolare attività didattica di una classe, senza avere una delibera collegiale, per decidere di fare partecipare gli studenti ad un convegno o un’attività didattica alternativa. Queste sono decisioni che devono essere proposte dal Consiglio e deliberate dal Collegio, il DS, in seguito alla delibera collegiale, organizza e programma tale attività per garantirne la partecipazione agli studenti.

Nel caso in cui una classe viene improvvisamente impegnata in aula magna a partecipare ad una “conferenza” non programmata e non deliberata, e l’orario di servizio dei docenti di quella classe viene variato con supplenze varie, bisogna sapere che si tratta di un caso di modifica dell’orario di servizio illegittimo.

In buona sostanza se il docente X non trova la sua classe in aula, perché impegnata in attività didattica alternativa non proposta dal Consiglio di classe e non deliberata dal Collegio, l’eventuale modifica dell’orario scolastico del prof. X è da ritenersi illegittima.