Il D.d.L. è stato licenziato il 24 settembre dalla Commissione Lavoro della Camera che ha accolto alcuni emendamenti apportati dal Relatore, on. Michele Ricci, sulla base dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Cultura. Il disegno di legge ha subìto alcune modifiche di un certo rilievo. Segnaliamo le più importanti:
Art. 1 comma 15-bis: nei concorsi per titoli ed esami della scuola secondaria è prevista una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche per la quale è previsto un punteggio aggiuntivo.
Art. 1 comma 17: "le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente" e non come nella precedente versione "fino all’anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo". Non si tratta di una differenza da poco perché questo significa che le attuali graduatorie di merito dei concorsi potrebbero restare valide ancora per un altro anno (i tempi di svolgimento delle prove dei concorsi) e che i posti non verrebbero accantonati, ma vi sarebbero ulteriori immissioni in ruolo per i precedenti vincitori di concorso.
Art. 2 comma 4: "ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare". Sono state accolte le pressanti richieste dei docenti delle scuole elementari che volevano avere accesso alla sessione riservata di esami, preceduta dal corso di 120 ore, per il conseguimento dell’idoneità.
Nello stesso comma viene data qualche notizia in più sulle commissioni esaminatrici della sessione riservata per l’abilitazione che risulta "composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale".
Art. 3 comma 10-bis: Anche per il personale delle Accademie e dei Conservatori "le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".
Infine tra gli emendamenti presentati dal Relatore segnaliamo la modifica della durata dei corsi "abilitanti" che non potrà essere superiore alle 120 ore e che verrà stabilita con apposita ordinanza del Ministero della P.I.
L’inizio della discussione del disegno di legge era previsto per il 5 ottobre ma, a causa della crisi di governo, non è stato ancora inserito nel calendario dei lavori della Camera.
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