E’ stato fissato al 15 giugno 2005 il termine entro il quale i lavoratori che hanno operato in attività comportanti l’uso, la manipolazione e/o l’esposizione all’amianto dovranno produrre, alla sede Inail di residenza, la domanda di accertamento e certificazione della sussistenza e della durata di detta esposizione.
Insieme alla domanda, occorre presentare il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro che attesti le mansioni e l’ambiente di lavoro dove la persona ha svolta la propria attività, senza dover necessariamente dichiarare una situazione di esposizione all’amianto, ma la semplice descrizione delle attività. Alla presentazione di tale curriculum, infatti, è subordinato l’avvio del procedimento di accertamento da parte dell’Inail.
Per le situazioni di mancanza di documentazione del datore di lavoro, l’interessato deve produrre una propria dichiarazione che autocertifichi l’attività svolta con l’indicazione delle testimonianze e delle prove utili a comprovare dette situazioni
Il diritto al beneficio previsto dalla legge n. 257/1992 è stato esteso dalla successiva legge n. 326/2003 anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail.
Varie, in effetti, sono le disposizioni normative che, nel corso di più di un decennio, hanno previsto benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto:
l’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 27 marzo 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 4 agosto 1993; l’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24 novembre 2003; l’articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.
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