Personale

Bocciatura annullata, se non si comunica il superamento del limite delle assenze

Il Tar Lazio con  sentenza 11231 del 23 settembre 2019 ha stabilito che l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe superiore; la mancata attivazione di corsi di recupero «si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso».

la richiesta dei genitori

Il Tar, scrive Il Sole 24 Ore, accoglie la richiesta dei genitori di un liceale, che avevano impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio d’istituto aveva deciso di non ammettere lo studente alla classe successiva «per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico» e per «gravi insufficienze in matematica e informatica».

Comunicare il rischio di bocciatura

Tuttavia, per i giudici, nella comunicazione di non ammissione, mancava la segnalazione del rischio di «superamento del monte ore»; inoltre, a fronte di «un’unica insufficienza» l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto «sospendere il giudizio sull’ammissione […] fino all’esito dello svolgimento dei corsi di recupero».

Bocciatura motivata

Il Collegio ha infatti confermato- riporta sempre Il Sole 24 Ore- l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui:
– la “bocciatura” necessita di una motivazione che tenga conto «delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere […] mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, sentenza 899 del 25 maggio 2018);
– in tema di giudizio di valutazione, non possono incidere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero «con la conseguenza che anche se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, tanto non costituirebbe […] un’omissione rilevante» ( Consiglio di Stato, sentenza 236 del 17 gennaio 2011).

Pasquale Almirante

Articoli recenti

Pnrr Istruzione, finora scuole e docenti non hanno avuto soldi e benefici previsti: la denuncia delle fondazioni Agnelli e Astrid

I soldi del Pnrr effettivamente spesi per migliorare la scuola italiana sono meno di quelli…

15/05/2024

Valditara: sospendere lo studente per farlo giocare alla playstation 15 giorni non ha senso, mandiamolo in ospedale o con gli anziani

"Non ha senso la sospensione come è intesa oggi, perché se sospendo 15 giorni un…

14/05/2024

Robotica educativa: di cosa si tratta? Un laboratorio per creare un aiutante digitale in poche efficaci mosse

La robotica educativa è un campo che utilizza robot e attività correlate per promuovere l'apprendimento…

14/05/2024

Gps 2024/26, inserimento pettine per gli abilitati all’estero, SNALS: “Occorre evitare conflitti tra i precari”

A seguito delle novità introdotte nell'OM per le GPS 2024-26, lo Snals Confsal in una…

14/05/2024

Docenti sospesi fino dieci giorni dagli stessi dirigenti? Flc Cgil contro Aran: disparità di trattamento rispetto a PA

Oggi, 14 maggio, si è svolto l’incontro tra Aran e sindacati per discutere delle infrazioni disciplinari…

14/05/2024

Chatgpt 4o, online la versione gratuita. Ora tocca al mondo dell’educazione e degli insegnanti chiarire il proprio ruolo

Ieri (13 maggio) Open AI ha presentato dGPT-4o, una versione migliorata del modello Gpt-4 che…

14/05/2024