Home Personale Bocciatura annullata, se non si comunica il superamento del limite delle assenze

Bocciatura annullata, se non si comunica il superamento del limite delle assenze

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Il Tar Lazio con  sentenza 11231 del 23 settembre 2019 ha stabilito che l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe superiore; la mancata attivazione di corsi di recupero «si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso».

la richiesta dei genitori

Il Tar, scrive Il Sole 24 Ore, accoglie la richiesta dei genitori di un liceale, che avevano impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio d’istituto aveva deciso di non ammettere lo studente alla classe successiva «per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico» e per «gravi insufficienze in matematica e informatica».

Comunicare il rischio di bocciatura

Tuttavia, per i giudici, nella comunicazione di non ammissione, mancava la segnalazione del rischio di «superamento del monte ore»; inoltre, a fronte di «un’unica insufficienza» l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto «sospendere il giudizio sull’ammissione […] fino all’esito dello svolgimento dei corsi di recupero».

Bocciatura motivata

Il Collegio ha infatti confermato- riporta sempre Il Sole 24 Ore- l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui:
– la “bocciatura” necessita di una motivazione che tenga conto «delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere […] mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, sentenza 899 del 25 maggio 2018);
– in tema di giudizio di valutazione, non possono incidere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero «con la conseguenza che anche se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, tanto non costituirebbe […] un’omissione rilevante» ( Consiglio di Stato, sentenza 236 del 17 gennaio 2011).