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Bonus psicologo, 180 giorni di validità del codice univoco per sostenere le sessioni di psicoterapia

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All’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus Psicologo 2022), sono state elaborate le graduatorie regionali dei soggetti beneficiari.

Lo ha comunicato l’INPS con messaggio 4446 del 9 dicembre scorso.

Accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, i soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.

Dalla data di pubblicazione del messaggio decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Il Bonus Psicologo 2022 è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE.

L’erogazione del beneficio è garantita dall’INPS “fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”.

L’INPS provvederà a erogare la prestazione agli aventi diritto, in base alle graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Provincie autonome.

In caso di mancato o parziale trasferimento delle somme dovute all’INPS, la mancanza e/o l’incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande per le quali l’erogazione della prestazione sarà sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni/Province Autonome interessate.

Come utilizzarlo

Al messaggio è allegato il tutorial sull’utilizzo del “codice univoco” da parte del beneficiario.

TUTORIAL