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Carta docenti anche per le supplenze brevi: le sentenze dei Tribunali e i casi specifici

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Com’è noto – dopo l’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia Europea- sulla questione della “Carta Docenti” ai precari è intervenuta anche la Corte di Cassazione,  con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023.

La Carta Docenti per le supplenze fino al 30 giugno

Nella sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, la Corte ha confermato che l’idea del Legislatore “anti infrazioni” di superare le censure della Corte Europea, limitandosi a corrispondere il bonus ai soli docenti con supplenza in organico di diritto (fino al 31 agosto) era assolutamente inadeguata, stabilendo che il bonus andava riconosciuto anche in caso di supplenza “fino al termine delle attività didattiche”, dunque fino al 30 giugno.

Le “supplenze brevi”

La Corte non ha affrontato direttamente il problema delle cosiddette “supplenze brevi” (che poi tanto brevi non sono, potendosi protrarre fino al termine delle lezioni e coprire praticamente tutta l’attività di docenza annuale).

La questione è dunque rimessa alla giurisprudenza di merito, dalla quale stanno pervenendo le prime risposte.

La sentenza del Tribunale di Massa

Una recentissima pronuncia del Tribunale di Massa (n. 6/2024, depositata il 12 gennaio 2024) ha riconosciuto il diritto di usufruire del bonus ad un docente incaricato di supplenza fino al termine delle lezioni, per complessivi 238 giorni.

Il Tribunale ha ritenuto che in questo caso (non trattandosi di supplenza fino al 30 giugno) non poteva essere riconosciuto l’intero bonus, ma che la somma andasse parametrata alla durata del servizio.

Prendendo come riferimento 300 giorni (ai sensi dell’art. 74, secondo comma del D. Lgs. n. 297/1994, le attività didattiche si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno, “con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”) [1], ha ritenuto equo liquidare in favore del docente circa 400 euro.

La sentenza del Tribunale di Prato

Il Tribunale di Prato (sentenza n. 7 del 17 gennaio 2024)si è spinto più in là.

Il Giudice ha osservato che -trattandosi di servizi superiori ai 180 giorni e nel caso in specie protrattisi fino al termine delle lezioni (con interruzioni solo in occasione delle vacanze natalizie e pasquali) – di fatto il docente aveva coperto l’intero anno scolastico, riconoscendo in suo favore l’intero bonus di 500 euro.

Il caso degli spezzoni

Lo stesso Giudice ha ritenuto irrilevante il fatto che in un caso la supplenza non corrispondeva all’intero orario cattedra, osservando che il docente di ruolo con contratto part time ha diritto alla percezione dell’intero bonus.

C’è da dire peraltro che la Corte di Giustizia Europea in una recente sentenza relativa alla ricostruzione di carriera ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”.


[1] Dunque, in pratica 10 mesi.