“Il docente che accompagna in pronto soccorso uno studente che abbia avuto un malore durante la gita scolastica non è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza maggiori o specifici rispetto alle regole previste dal protocollo, né può impartire ai sanitari l’ordine di seguire regole di particolare cautela diverse e ulteriori. Pertanto, l’insegnante non può essere ritenuto responsabile se l’alunno subisce ulteriori danni all’interno dell’ospedale. Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 29946/2019 della Cassazione”.
Il caso è riportato dal Sole 24 ore sottolineando che la Suprema corte ha chiuso la vicenda, sollevata da una ragazza colta da malore durante il viaggio di istruzione e accompagnata subito al pronto soccorso, dichiarando inammissibile il ricorso e confermando la lettura dei fatti già data dai giudici di merito.
Ebbene, afferma il Collegio, sono del tutto fuorvianti le argomentazioni della studentessa secondo cui la docente avrebbe addirittura «dovuto coordinare e controllare il personale sanitario all’interno dell’ospedale, per verificare l’adozione di mezzi di contenzione idonei ad evitare una seconda crisi epilettica».
Sotto tale profilo, chiosano i giudici di legittimità, «sull’accompagnatore della persona affidata alle cure dei sanitari in un nosocomio» non grava alcun «obbligo di vigilanza o supervisione in assenza, peraltro, di cognizioni mediche e infermieristiche». In tali evenienze, in sostanza, l’insegnante «non ha la competenza per segnalare ai sanitari cautele diverse e ulteriori rispetto a quelle del protocollo».
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