Home La Tecnica consiglia COBAS: illegittimo ripristinare il bonus di merito!

COBAS: illegittimo ripristinare il bonus di merito!

CONDIVIDI

Alcuni Dirigenti scolastici (pur se una netta minoranza) stanno proponendo di subordinare la contrattazione del fondo per la valorizzazione del personale ai criteri decisi dal comitato di valutazione della scuola, nel tentativo di ripristinare una forma di “bonus premiale”. Il fondo era stato istituito dalla legge L. 107/2015; era riservato solo ai docenti e doveva essere un “bonus” che discriminava in base al presunto merito. Le scuole hanno attivato un’azione di resistenza che è riuscita in parte a depotenziarne gli effetti peggiori; poi su questo punto specifico sono intervenuti il CCNL e la Legge, modificando in modo sostanziale tutta la materia. Il CCNL 2016-18 all’art. 22 comma 4 lett. C4 prevede tra le materie oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/20152”. La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) all’art. 1 comma 249 prevede: “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Ma, per l’ANP, la L. n. 107/2015 non è stata modificata, quindi può ancora essere applicata la procedura indicata dal comma 129 purché sia in qualche modo “avallata” dalla contrattazione di istituto. Il comitato di valutazione (allargato ai rappresentati dei genitori/studenti e al membro esterno) formula i criteri per “premiare” il c.d. merito e il dirigente assegna ai docenti i compensi; la contrattazione dovrebbe stabilire il quantum delle risorse, ma di bel nuovo anche stabilire i criteri per la loro ripartizione con un’evidente e confusa sovrapposizione delle competenze. In particolare, una nota dell’ ANP del 14-10-2022 sostiene che: “la legge 107/2015, dunque, è pienamente vigente così come lo è anche l’istituto del ‘bonus premiale’(…) La precisa quantificazione delle risorse per attribuire il bonus ai docenti (non più solo quelli di ruolo ma anche quelli a tempo determinato, con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) va ora pattuita in sede di tavolo contrattuale dove, del resto, vanno formulati anche i criteri generali per la determinazione dei compensi”. L’interpretazione dell’ANP è palesemente illegittima. La legge n. 160/2019 al comma 249 prevede che le risorse: 1) siano destinate al personale, quindi sia ai docenti che agli Ata; 2) “senza ulteriore vincolo di destinazione”, quindi senza alcun riferimento alla c.d. “valorizzazione del merito”. Per cui, i commi dal 127 al 130 (salvo la parte riferita al superamento del periodo di prova e formazione) della Legge 107/2015 sono abrogati in modo tacito per il criterio cronologico, in quanto incompatibili con il dettato della successiva Legge n. 160/2019. Infatti, ritenere che siano ancora vigenti i commi relativi alla determinazione dei criteri di valorizzazione del merito da parte del Comitato di valutazione, significherebbe che vi sarebbe ancora un vincolo di destinazione, in quanto quei criteri erano mirati esclusivamente a premiare il presunto merito. Inoltre, quei criteri sarebbero validi solo per i docenti e, quindi, non sarebbe possibile destinare i fondi a tutto il personale, inclusi gli Ata.

Non a caso la Nota n. 46.445 del 4 ottobre 2022 del MI taglia la testa al toro ribadendo in modo secco in merito alle “risorse per la valorizzazione del personale scolastico”: “al riguardo, si precisa che, l’art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (..) ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione (..). Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007”. Quindi, la nota del MI dice chiaramente che le risorse in oggetto vanno usate con le stesse modalità delle altre risorse oggetto di contrattazione.

Nella pratica quotidiana le scuole ci segnalano che i dirigenti stanno bypassando anche la delibera del comitato di valutazione proponendo tout court “i criteri del Ds”. È un’operazione che va contrastata, perché fa rientrare il bonus premiale dalla finestra, dopo che la Legge l’ha fatto uscire dalla porta. Invitiamo le RSU a far rispettare la normativa, destinando il fondo sia ai docenti che agli Ata senza alcun vincolo di destinazione e, in particolare: non accettare proposte in cui vengano attribuite quote del FIS in base a criteri meritocratici e/o discrezionali; prevedere che una quota significativa dei fondi sia destinata a tutto il personale in modo ugualitario sia per retribuire la flessibilità strutturale del lavoro dei docenti che per l’intensificazione del lavoro degli Ata, strutturalmente sotto organico; accettare proposte o proporre l’attribuzione di quote del FIS come compenso per attività aggiuntive effettivamente svolte e quantificabili; far emergere nella contrattazione il lavoro sommerso svolto da docenti e Ata.

Silvana Vacirca Esecutivo nazionale COBAS Scuola