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Collaboratori del Ds, non possono convocare i prof per fare rimproveri verbali

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Sarebbe opportuno chiarire che i collaboratori del dirigente scolastico e i reponsabili di plesso, non assumono in alcun caso un ruolo gerarchicamente superiore a quello di qualsiasi altro insegnante. La convocazione di un docente da parte di un collaboratore del ds o del responsabile di plesso per un rimprovero verbale è una pratica totalmente illegittima.

Delega di compiti e non di funzioni

Riteniamo importante specificare che il Consiglio di Stato ha chiarito che la delega al collaboratore del dirigente scolastico può avere ad oggetto compiti e non funzioni. In buona sostanza il dirigente scolastico non trasferisce ai suoi collaboratori poteri gerarchici, ma semplicemente compiti da svolgere. Quindi appare evidente che il collaboratore del ds non possa convocare un docente per rimproveri verbali, sarebbe un’azione completamente illegittima e fuori contesto normativo.

Bisogna specificare che un delegato del Ds, in qualità di suo collaboratore, non assume un ruolo giuridico di superiorità gerarchica, per cui non può sconfinare dal suo reale status giuridico ed è tenuto al rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti. In buona sostanza il Dirigente scolastico può delegare alcuni compiti, non tutti, ai suoi collaboratori, ma non può conferire e trasferire i poteri decisionali e la responsabilità della funzione dirigenziale. In buona sostanza un responsabile di plesso, con deleghe da parte del ds, non può sanzionare un docente, non può richiamare o rimproverare i docenti che commettono degli errori o non rispettano delle disposizioni.

Rimproveri verbali e censure

Bisogna ricordare che in base al Dlgs 75/2017 la competenza delle sanzioni disciplinari da irrogare ai docenti spetta al dirigente scolastico, per il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore di retribuzione e la sospensione dal servizio fino a 10 giorni; mentre spetta al dirigente preposto all’ufficio procedimenti disciplinari per sospensione dal servizio superiore a 10 giorni, licenziamento con preavviso o senza. Tali disposizioni disciplinate dalla legge Madia, sono state riviste dalla sentenza della Corte di Cassazione n 28111/2019, che ristabilisce equilibrio nel delicato rapporto dirigenti/docenti, sottraendo ai primi la gestione discrezionale del procedimento disciplinare contro i dipendenti, quantomeno nei casi più gravi, riconducendola ad un organo terzo, a garanzia dell’obiettività ed imparzialità delle decisioni adottate. In buona sostanza ai dirigenti scolastici resta il rimprovero verbale e la censura, viene eliminata la possibilità di sanzionare i docenti con la sospensione dal servizio fino a 10 giorni.

Per cui solo i dirigenti scolastici possono convocare i docenti per un eventuale rimprovero verbale, ma per quanto suddetto, anche l’atto disciplinare del rimprovero verbale non può essere delegato al collaboratore del ds o al responsabile di plesso.